Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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venzione di Berna, alla Convenzione di Roma, all'Accordo TRIPS e ai Trattati WCT e WPPT. È dunque necessario verificare quali obblighi derivanti da queste convenzioni sia tenuta ad adempiere in seguito all’adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità.

Nella LDA la Svizzera ha riconosciuto i diritti sanciti dalle convenzioni ratificate. Gli articoli 67-69a definiscono come fattispecie penali la violazione del diritto d'autore e la lesione dei diritti di protezione affini. Queste disposizioni permettono anche di perseguire reati commessi «attraverso l'utilizzo di un sistema informatico», come richiesto dall'articolo 10 della Convenzione.

La LDA soddisfa anche il requisito dell'intenzionalità, punendo atti commessi «deliberatamente», e il presupposto che la violazione avvenga «su scala commerciale», stabilendo il perseguimento d'ufficio dei reati commessi «per mestiere». Addirittura si spinge oltre, prevedendo il perseguimento a querela della parte lesa in tutti gli altri casi.

Inoltre, la revisione e l'adeguamento della LDA ai Trattati WCT e WPPT permette alla Svizzera di rispettare tutti gli obblighi imposti dall'articolo 10 della Convenzione.

2.2.10 Articolo 11 – Tentativo, istigazione e complicità

L'articolo 11 della Convenzione è coperto dal diritto penale svizzero in vigore e in particolare dagli articoli 22, 24 e 25 CP.

2.2.11 Articolo 12 – Responsabilità delle persone giuridiche

Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, una persona giuridica deve poter essere ritenuta responsabile dei reati stabiliti dalla Convenzione commessi a suo vantaggio da una persona fisica che eserciti un potere di direzione all'interno dell'impresa (cpv. 1). Un'impresa deve inoltre poter essere tenuta a rispondere di un reato ai sensi della Convenzione commesso a suo vantaggio da una persona fisica che agisca sotto la sua direzione, se viene dimostrata una mancanza di controllo da parte di una persona con potere di direzione (cpv. 2).

La responsabilità può essere di natura civile, amministrativa o penale (cpv. 3) e non deve pregiudicare l'eventuale responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato (cpv. 4).

Molte convenzioni internazionali in materia di diritto penale degli ultimi anni contengono disposizioni simili, se non addirittura identiche, sulla responsabilità delle persone giuridiche. La Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 27 gennaio 199967, per esempio, prevede la responsabilità delle imprese, senza tuttavia affrontare espressamente l'aspetto civile, amministrativo o penale68. La Convenzione salvaguarda il principio ancora ampiamente diffuso, nonostante una tendenza internazionale contraria, secondo cui una persona giuridica non può essere punita. Tuttavia, le Parti devono assicurarsi che anche le persone giuridiche siano assoggettate ad adeguate sanzioni o misure, incluse quelle pecuniarie69.

67 STCE 173, art. 18; RS 0.311.55.

68 Nel rapporto esplicativo (n. 86) viene tuttavia sottolineato che gli Stati non sono obbligati a introdurre la responsabilità delle persone giuridiche.

69 Cfr. art. 13 della Convenzione.