Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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L'articolo 8 della Convenzione è coperto dall'articolo 147 CP. L'avvenuto trasferimento patrimoniale è un fatto oggettivo e deve sussistere perché il reato sia considerato compiuto. Non è invece necessario che l'autore tragga un beneficio effettivo dall'operazione. Anche nel caso di processi di elaborazione di dati, se il trasferimento patrimoniale è dovuto a un errore umano provocato dall'autore del reato, si configura la «normale» fattispecie della frode, che in tal caso ha precedenza sulla disposizione penale in discussione54.

2.2.8 Articolo 9 – Pornografia infantile

Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione è passibile di pena chi, servendosi di un sistema informatico, intenzionalmente offre, rende accessibile, diffonde, trasmette, si procura, possiede oppure produce per la diffusione tramite computer pornografia infantile.

L'articolo 197 numeri 3 e 3bis CP punisce le corrispondenti condotte, in particolare il possesso o l’acquisizione di materiale pedopornografico su supporti informatici. Il diritto penale svizzero include anche le «immagini realistiche» («realistic images») ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera c della Convenzione55. Non occorre avvalersi di riserve.

L'articolo 9 capoverso 2 lettera b della Convenzione si riferisce alla raffigurazione di un soggetto che sembra essere un minore («a person appearing to be a minor»). Il contenuto della disposizione non è del tutto univoco; nemmeno il rapporto esplicativo fornisce chiarimenti esaustivi a tale proposito. Se si intendono persone la cui minore età non può essere stabilita con certezza, il giudice svizzero può decidere, nell'ambito della apprezzamento delle prove, se effettivamente si tratta di un atto con un minore e infliggere all'autore la corrispondente pena. I requisiti della Convenzione sarebbero quindi adempiuti. Se, invece, come diverse versioni linguistiche sembrano indicare, la Convenzione intende la raffigurazione di una persona adulta che sembra un minore, l’immagine non è soggetta a sanzione secondo il diritto svizzero in vigore. È vero che tali rappresentazioni possono avere un effetto degenerante su chi le guarda, ma il loro potenziale pericoloso e il loro significato reale sono notevolmente ridotti rispetto agli effetti fatali della rappresentazione pedopornografica «effettiva», sia per i soggetti coinvolti che per gli spettatori. Estendere la punibilità non appare quindi opportuno; si suggerisce di inserire una riserva in merito all'applicazione in Svizzera della lettera b del capoverso 2.

Per «minori» ai sensi dell'articolo 197 CP si intendono, stando alla dottrina prevalente e agli addetti del settore, tutti i soggetti di età inferiore ai 16 anni56, ossia all'età protetta ai sensi dell'articolo 187 CP57. Secondo una concezione più volte espressa, questa soglia d'età non dovrebbe però essere l'unico criterio per stabilire il divieto assoluto di tali raffigurazioni. Un'analisi approfondita potrebbe rivelare la necessità di sanzionare anche la raffigurazione di giovani al di sopra dei 16 anni, ma fisicamente poco sviluppati; inoltre bisognerebbe considerare come elemento decisivo anche l'impressione convogliata e l'evidente orientamento allo spettatore pedofilo. Nell'ambito dell'implementazione e della ratifica della Convenzione vi è la possibili-

54 Cfr. N. Schmid, loc. cit., n. 161 in relazione al § 7.

55 Cfr. messaggio concernente la modifica del CP e del CPM del 10 maggio 2000, FF 2000 2609.

56 Cfr. Schwaibold/Meng, Basler Kommentar, loc. cit., n. 21 segg. ad art. 197.

57 Atti sessuali con fanciulli.