Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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zione di coloro che partecipano a trasferimenti diretti e specifici di dati, ma l'identificazione dei partecipanti in rete, indipendentemente dal traffico di dati avvenuto o imminente. In questa fase non si pone il problema della loro sorveglianza105. Come già esposto in merito all'articolo 17 della Convenzione, l'autorità inquirente può richiedere informazioni concernenti collegamenti e dati sul traffico e la fatturazione per tutti i crimini e i delitti106. L'ordine deve essere approvato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ma non presuppone un reato specifico riportato in un elenco e può essere richiesto con effetto retroattivo.

L'articolo 14 capoverso 4 LSCPT si applica anche in questo caso107. Vanno forniti in particolare il nome e l'indirizzo del partecipante, nonché altri elementi dell'indirizzo ai sensi della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni108.

L'articolo 18 capoverso 1 lettera b della Convenzione si limita ai dati conservati dal provider e non prescrive in che misura e per quanto tempo le informazioni debbano essere immagazzinate e rese disponibili. Se nel singolo caso, a causa della normativa nazionale, tali dati non sono (più) reperibili, ciò non costituisce una violazione dei requisiti della Convenzione.

Il diritto svizzero rispetta quanto stabilito dall'articolo 18 della Convenzione, soprattutto se si tiene conto delle disposizioni contenute nel Codice di procedura penale.

2.2.18 Articolo 19 – Perquisizione e sequestro di dati informatici immagazzinati

L'articolo 19 capoversi 1 e 3 della Convenzione obbliga le Parti ad adottare normative che consentano alle autorità competenti di perquisire e mettere al sicuro nel proprio territorio dati informatici e supporti per la loro conservazione. Come le cose mobili, anche i dati informatici devono poter essere sequestrati e resi accessibili. Deve inoltre essere possibile sequestrare anche i computer109. I presupposti per tali perquisizioni devono essere essenzialmente gli stessi di quelli per la ricerca di mezzi di prova «tradizionali».

Nel presente caso non si tratta essenzialmente di questioni inerenti al diritto delle telecomunicazioni o della sorveglianza di tale traffico. Trovano quindi applicazione le normative nazionali sulla raccolta e la conservazione delle prove. Numerosi esempi pratici degli ultimi anni110 hanno dimostrato che i codici cantonali di procedura penale sono sufficienti a soddisfare i requisiti in materia e permettono di effettuare la perquisizione e il sequestro di dati e computer. Anche il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 prevede, a tratti esplicitamente, la perquisizione e il sequestro di dati elettronici e supporti informatici111.

L'articolo 19 si riferisce ai dati informatici immagazzinati e, in linea di massima, può essere applicato nei confronti di chiunque. Sorge la domanda sulla misura in cui questa facoltà di accesso dell'autorità di perseguimento penale valga anche per i dati immagazzinati dai provider (per es. dati dei clienti relativi al contenuto) e se ne derivi una limitazione della protezione offerta dal segreto delle telecomunicazioni. Il

105 L'elenco di reati dell'art. 3 LSCPT non può essere applicato nemmeno in questo caso.

106 Art. 273 CPP.

107 Cfr. sopra.

108 LTC; RS 784.10.

109 N. 187 del rapporto esplicativo (cfr. nota 1).

110 Per esempio nell'ambito di indagini condotte dalla polizia e dal giudice istruttore nella lotta alla pedopornografia.

111 Art. 246 segg. e 263 segg. CPP.