Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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La responsabilità penale delle persone giuridiche è stata introdotta nel diritto svizzero il 1° ottobre 200370. Una responsabilità primaria dell'impresa sussiste per un numero ridotto di categorie di reato, quando l'impresa può essere accusata di non aver preso tutte le misure ragionevoli e indispensabili per impedire il reato71. I reati previsti dalla Convenzione72 non rientrano nelle categorie di reato menzionate73.

Nell'ordinamento giuridico svizzero è stata contemporaneamente introdotta anche una responsabilità penale sussidiaria di carattere generale delle persone giuridiche, nel caso in cui il reato sia stato commesso a fini aziendali e non possa essere ascritto a una persona fisica precisa a causa di una carente organizzazione interna74. La pena consiste in una multa fino a cinque milioni di franchi. Questa responsabilità penale comprende tutti i crimini e i delitti riconosciuti dall'ordinamento giuridico svizzero75 e quindi tutti i reati previsti dalla Convenzione. Rispetto a quest'ultima, la responsabilità sancita dal Codice penale svizzero ha una portata più ampia: nel primo caso è limitata ai reati commessi a vantaggio della persona giuridica da parte di un rappresentante della direzione, mentre nel secondo caso insorge come conseguenza di ogni crimine o delitto commesso a fini aziendali da una persona fisica nell'esercizio di un dovere societario. Ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CP è tuttavia possibile sanzionare una persona giuridica solo quando la condotta non può essere ascritta ad alcuna persona fisica.

L'articolo 12 capoverso 4 della Convenzione stabilisce che la responsabilità della persona giuridica non deve pregiudicare la responsabilità dell'autore del reato. Sorge quindi la domanda se le Parti sono tenute a introdurre una responsabilità penale parallela. Il rapporto esplicativo alla Convenzione non fornisce ulteriori chiarimenti a tale proposito.

La responsabilità sussidiaria della persona giuridica prevista dal diritto svizzero non si contrappone alla punibilità della persona fisica e quindi non ne pregiudica la responsabilità. Si applica quando, per carente organizzazione interna dell'impresa, non è possibile comminare una pena all'autore del reato. L'articolo 102 capoverso 1 CP non contraddice quindi l'articolo 12 capoverso 4 della Convenzione, perché la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato non viene esclusa dalla responsabilità sussidiaria dell'impresa. Questa duplice responsabilità è esemplificata dalla seguente situazione: se, dopo la condanna dell'impresa, viene individuata la persona fisica colpevole della condotta illecita e se l'iniziale impossibilità di imputare il reato a una persona precisa era dovuta alla carente organizzazione dell'impresa, nulla vieta di punire entrambe le parti, la persona fisica e la persona giuridica76.

Oltre alla responsabilità penale, è a disposizione lo strumento della responsabilità amministrativa con le corrispondenti sanzioni per la prevenzione diretta di danni futuri, quali la revoca di un'autorizzazione o il rifiuto di ammettere un'impresa in un segmento del mercato o in un settore di attività. L'ordinamento giuridico svizzero conosce diversi meccanismi del genere, che però non possono essere applicati in

70 Oggi art. 102 e 102a CP.

71 Art. 102 cpv. 2 CP.

72 Art. 2-9 della Convenzione.

73 Nell'elenco sono riportate soprattutto fattispecie di corruzione e il reato di riciclaggio di denaro.

74 Art. 102 cpv. 1 CP.

75 Reati puniti con una pena detentiva o con una pena pecuniaria; cfr. art. 10 CP.

76 Cfr. Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 113 ad art. 102.