Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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I vari codici di procedura penale rispettano la condizione della conservazione rapida, in quanto consentono di mettere velocemente al sicuro i dati elettronici nell'ambito dell'assunzione e della conservazione di mezzi di prova da parte delle autorità inquirenti, purché sia rispettato il principio della proporzionalità. In base al Codice di procedura penale del 5 ottobre 200789, i supporti e i documenti elettronici rientrano nel concetto di mezzi di prova materiali e di conseguenza possono essere messi agli atti90 o sequestrati in seguito a perquisizione91.
La Convenzione suggerisce, inoltre, la possibilità di ottenere una prima conservazione emanando una decisione che obblighi un terzo (affidabile) a mettere al sicuro i dati. Le Parti non sono però obbligate a introdurre tali «preservation orders»92. È sufficiente che i dati vengano messi al sicuro dalle autorità.
Il diritto svizzero in vigore risponde almeno in parte all'invito della Convenzione e precisamente per quanto riguarda specifici dati in possesso dei fornitori di servizi Internet. Ai sensi della LSCPT i provider sono obbligati a conservare per sei mesi i dati relativi al traffico e alla fatturazione93. Nel singolo caso, una decisione dell'autorità competente può però imporre loro di mettere i dati temporaneamente al sicuro. La possibilità di obbligare chiunque a conservare dati in ottemperanza a una decisione sarebbe però eccessiva in questo contesto e risulterebbe inoltre difficilmente conciliabile con l'articolo 15 della Convenzione (principio della proporzionalità). Il diritto in vigore soddisfa i requisiti della Convenzione.
2.2.16 Articolo 17 – Conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico informatico
L'articolo 17 della Convenzione impone che la conservazione dei dati sul traffico informatico94 prevista dall'articolo 16 venga garantita anche nel caso in cui in una comunicazione siano coinvolti più fornitori di servizi (cpv. 1 lett. a).
L'ordinamento giuridico svizzero rispetta quanto stabilito dal capoverso 1 lettera a. In base all'articolo 15 capoverso 3 LSCPT i fornitori di un servizio sono tenuti a conservare per sei mesi i dati necessari per l'identificazione dei partecipanti, nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione. Se sono coinvolti più fornitori, l'autorità attribuisce a uno di loro l'incarico di sorveglianza, obbligando gli altri fornitori a comunicare a quest'ultimo i loro dati (art. 15 cpv. 2). Il fatto che diversi fornitori di servizi siano coinvolti in una comunicazione non pregiudica quindi la conservazione rapida dei dati sul traffico informatico.
Il capoverso 1 lettera b prevede che il fornitore di servizi destinatario dell'ordine di mettere al sicuro i dati sul traffico informatico fornisca alle autorità competenti i dati
89 Cfr. quanto esposto in merito all'art. 14 della Convenzione.
90 Art. 192 segg. CCP.
91 Art. 246 segg. CCP.
92 Cfr. n. 160 del rapporto esplicativo (nota 1).
93 Art. 15 cpv. 3 LSCPT: conservazione di dati necessari all'identificazione degli utenti nonché dati relativi al traffico e alla fatturazione. L'estensione del termine a un anno è plausibile (ma non è richiesta dalla Convenzione; cfr. n. 161 in fine del rapporto esplicativo).
94 I cosiddetti «traffic data» riguardano l'origine, il destinatario, l'orario e la durata o il percorso della comunicazione, ma non consentono necessariamente di risalire direttamente all'identità e all'indirizzo del mittente (art. 1 lett. d della Convenzione, cfr. n. 30 del rapporto esplicativo, nota 1). Si può trattare anche dell'indirizzo IP. Le Parti sono libere di proteggere diversi tipi di dati relativi al traffico informatico (n. 31 del rapporto esplicativo).