Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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talmente importanti per individuare l'autore o reperire mezzi di prova decisivi che si è deciso di limitare i motivi che giustificano il rifiuto della trasmissione206.

2.3.10 Articolo 31 – Mutua assistenza concernente l'accesso a dati informatici immagazzinati

L'articolo 31 riconosce alle Parti la possibilità di perquisire per conto di un altro Stato aderente alla Convenzione i dati salvati per mezzo di un sistema informatico situato nel proprio territorio o di accedervi in altro modo, di sequestrarli o conservarli in altro modo e di trasmetterli, come consentito per scopi nazionali in base all'articolo 19207 della Convenzione208. Non costituisce un problema il fatto che l'articolo 31 non permetta di limitare le misure a una determinata categoria di reati e non riconosca la possibilità di avanzare riserve209, poiché l'articolo 31 viene attuato in applicazione dei trattati e delle disposizioni normative nazionali vigenti di cui all'articolo 23.

In base all'articolo 31 capoverso 1 ogni Stato aderente può richiedere una delle forme di assistenza ivi previste, mettendo la Parte richiesta nella condizione di fornire tale assistenza. L'articolo 31 capoverso 2 prevede che la cooperazione si fondi sulle condizioni stabilite nei trattati, negli accordi e nella legislazione nazionale applicabili. Ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 una tale richiesta deve essere espletata tempestivamente, quando vi è motivo di ritenere che i dati in questione siano particolarmente a rischio di perdita o di modificazione, oppure i trattati, gli accordi o la legislazione applicabili prevedano una cooperazione rapida.

2.3.11 Articolo 32 – Accesso transfrontaliero a dati informatici immagazzinati con il consenso o pubblicamente disponibili

L'articolo 32 della Convenzione disciplina l'accesso transfrontaliero a dati pubblicamente disponibili210 e a dati per cui la persona autorizzata a divulgarli ha fornito il consenso all'accesso. La disposizione si riferisce alle situazioni in cui è incontestabilmente ammessa una procedura intrapresa da una Parte, senza che l'abbia prima concordata con l'altra Parte211, nel pieno rispetto della sovranità della Parte non avvertita. Dal punto di vista legale, la disposizione della Convenzione fa riferimento a due modi di reperire dati all'estero, di cui gli Stati si avvalgono nella pratica. Nel corso delle trattative non è stato possibile raggiungere un consenso su misure di più ampia portata, che consentissero a una Parte di accedere per decisione unilaterale ai dati situati in un altro Stato aderente alla Convenzione, senza il consenso di quest'ultimo212.

Nell'articolo 32 viene disciplinato, da un lato, il caso in cui una Parte può accedere a dati pubblicamente disponibili in altri Paesi: ad esempio, nel caso di dati pubblicamente accessibili in Internet nel dominio di un'azienda, la Parte non è obbligata a ottenere il consenso dello Stato in cui si trovano tali dati prima di poterli consultare e utilizzare. Dall'altro lato, la Parte può accedere o ricevere dati che si trovano in un

206 N. 291 del rapporto esplicativo (nota 1).

207 Perquisizione e sequestro di dati informatici immagazzinati.

208 N. 292 del rapporto esplicativo (nota 1).

209 Art. 42.

210 Open source data.

211 Rapporto esplicativo, n. 293 (cfr. nota 1).

212 E senza rispettare la normale procedura dell'assistenza giudiziaria e amministrativa. La Convenzione non autorizza altre modalità di accesso; cfr. art. 39 cpv. 3 della Convenzione.