Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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2.2.5 Articolo 6 – Abuso di apparecchiature
2.2.5.1 Disposizioni della Convenzione
L'articolo 6 della Convenzione punisce chiunque illecitamente e intenzionalmente produca, fornisca, procuri per l'uso, introduca, distribuisca o metta a disposizione in altro modo apparecchiature, programmi31, codici di accesso e password utilizzati per commettere un reato ai sensi dei precedenti articoli32. Oltre che l'atto in sé, dev’essere intenzionale anche il compimento dei reati di cui agli articoli 2-533. In altre parole: chiunque venda o ceda un programma deve farlo deliberatamente e nella consapevolezza che esso verrà utilizzato nell'ambito di uno dei reati descritti. Altrettanto punibile è il possesso di tali elementi con l'intento di utilizzarli per compiere uno dei reati citati34.
Anche in questo caso la Convenzione offre agli Stati membri la possibilità di esprimere riserve e introdurre deroghe vincolando, ad esempio, la punibilità al possesso di un numero minimo di dispositivi. Secondo il capoverso 3 dell'articolo 6 le Parti possono avvalersi di una riserva generale35, che però non può inficiare la punibilità di chiunque venda, distribuisca o metta a disposizione password, codici o altri dati simili che permettono di accedere a un sistema informatico.
2.2.5.2 Integrazione dell'articolo 143bis CP
Ai sensi dell'articolo 144bis numero 2 CP deve essere punito chiunque allestisca, introduca, metta in circolazione, propagandi, offra o renda comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati al danneggiamento o alla modifica di dati, o dia indicazioni per allestirli. Si tratta di una disposizione penale contro i cosiddetti virus informatici, che sanziona gli atti preliminari risultanti in un danneggiamento dei dati. Per il danneggiamento di dati commesso da un terzo è sufficiente il dolo eventuale36.
L'articolo 6 della Convenzione è coperto, nella sua essenza, dal menzionato articolo del Codice penale. Inoltre, ai casi particolari in cui lo scopo non consiste nel modificare o cancellare i dati oppure in cui non si mettono in circolazione programmi, possono essere applicate le disposizioni sul tentativo e la complicità37 in combinato disposto con gli articoli 143 e 143bis CP.
Sulla base di quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito al tentativo (incompiuto) ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 CP38, in determinate circostanze la produzione o il possesso di dispositivi, programmi o elementi simili con l'intenzione di utilizzarli illegalmente possono essere considerati un tentativo di questo tipo, soggetto a sanzione. Se esistono prove legalmente sufficienti a dimostrazione che il produttore o detentore perseguiva uno scopo illegale – presupposto da cui parte la Convenzione –, significa che la persona in questione ha verosimilmente manifestato il suo intento concretizzando il tentativo (pur non avendo fatto il necessario per portare a termine l'atto).
31 P. es. programmi virus, cfr. n. 72 del rapporto esplicativo (nota 1).
32 Art. 6 cpv. 1 lett. a.
33 Art. 6 cpv. 1 lett. a in fine.
34 Art. 6 cpv. 1 lett. b.
35 Art. 42 della Convenzione.
36 Cfr. DTF 129 IV 230.
37 Art. 22 e art. 25 CP.
38 Cfr. DTF 114 IV 114, 119 IV 227; S. Trechsel / P. Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 1998, pag. 174 segg.