Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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Viene punito come complice chiunque aiuti intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto e dunque favorisca in via subordinata l'atto intenzionale di un terzo39. Non è necessario che il complice conosca né la vittima né l'autore né le modalità del reato40. Chi introduce, procura e distribuisce intenzionalmente dispositivi, password e programmi nella consapevolezza che saranno utilizzati per commettere reati può rendersi complice delle fattispecie penali previste dal diritto informatico. Va tuttavia ricordato che, oltre alla tentata complicità, non viene punito nemmeno il favoreggiamento di un atto principale (ancora) intentato. Come già spiegato, devono sussistere un collegamento e un nesso in termini di contenuto e di tempo con un reato concretamente pianificato.

In base al principio dell'accessorietà effettiva41, di norma non è punibile chi possiede o produce un dispositivo con l'intenzione che, in un futuro indeterminato, venga impiegato per scopi illeciti da un terzo indefinito. Manca, infatti, il nesso indispensabile con un atto principale, perlomeno tentato. In base al diritto vigente, se una persona cede, per esempio, un codice di accesso42 con l'intenzione di renderlo utilizzabile per un reato indefinito, senza che venga però compiuto un reato specifico, tale condotta non è sanzionabile. La Convenzione stabilisce invece il contrario43 ed è quindi opportuno provvedere ad integrare l'articolo 143bis con la seguente disposizione, che contempla la diffusione illegale di codici d'accesso o dati simili e, analogamente all'articolo 144bis numero 2 CP (danneggiamento di dati), punisce determinate azioni preliminari al reato di hacking44:

1 Chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi

o altri dati che sa o deve presumere destinati allo scopo di cui al capoverso 1 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La diffusione di codici di accesso e altri dati, resa soggetta a sanzione, deve essere configurata come un reato perseguibile d’ufficio. A differenza della variante dell'accesso effettivo, nel caso della semplice diffusione di programmi, non si può di norma identificare alcun oggetto concreto preso di mira né un soggetto avente diritto alla querela. Questo vale, ad esempio, per la diffusione in Internet di dati che fondamentalmente permetterebbero di accedere a una molteplicità di sistemi dotati della stessa protezione.

Inoltre, si suggerisce di eliminare il requisito giuridico della mancanza dell'intento di lucro (cfr. quanto esposto in relazione all'art. 3 della Convenzione45), per rendere plausibile la punibilità degli «atti preliminari» anche dal punto di vista sistematico, indipendentemente dallo scopo di lucro.

39 Cfr. S. Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 25.

40 Forster, in: Basler Kommentar, StGB I, 2003, n. 19 ad art. 25.

41 Cfr. S. Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 21 segg. avanti l'art. 24.

42 E non un programma ai sensi della legge.

43 Cfr. art. 6 cpv. 3.

44 Cfr. Schmid, op. cit., n. 31 ad art. 143bis.

45 Cap. 2.2.1.