Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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1.3 Principali modifiche alla legge sull'asilo
1.3.1 Esclusione degli obiettori di coscienza e dei disertori dalla qualità di rifugiato
Da gennaio a ottobre 2008 sono state depositate in Svizzera 1 847 domande d'asilo di cittadini eritrei. L’Eritrea resta così il principale Paese di provenienza dei richiedenti l'asilo in Svizzera. Come detto al punto 1.2.2, l'aumento verificatosi si spiega almeno in parte con la pubblicazione, nel 2006, di una decisione del TAF2 secondo cui le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe e sono, pertanto, da considerare politicamente motivate. Sfociando generalmente in una concessione dell'asilo alle persone interessate, questa prassi accresce l'attrattiva della Svizzera quale Paese d'asilo per gli obiettori di coscienza e i disertori provenienti da altri Paesi. All'articolo 3 capoverso 3 LAsi è pertanto proposto che non sia considerato rifugiato, e quindi non ottenga asilo in Svizzera, chi è esposto a seri pregiudizi o ha fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi unicamente per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. Se in seguito al rifiuto della domanda d'asilo l’esecuzione dell'allontanamento si rivela inammissibile (p. es. perché nel Paese d'origine il richiedente rischia essere esposto a un trattamento inumano), il richiedente è ammesso provvisoriamente in Svizzera.
Se, invece, sussistono motivi rilevanti ai fini dell’asilo, l'interessato è considerato rifugiato e ottiene asilo in Svizzera.
1.3.2 Sanzioni penali per un'attività politica abusiva in quanto svolta in Svizzera al solo fine di motivare la qualità di rifugiato dopo la fuga
Capita regolarmente che i richiedenti l'asilo, che nel corso della procedura d’asilo non fanno valere fatti rilevanti per l'asilo, partecipino a manifestazioni politiche o pubblichino in Internet propositi critici nei confronti delle autorità del loro Paese di provenienza. Sovente queste attività sono svolte unicamente con l’intenzione di creare fatti nuovi che giustifichino la qualità di rifugiato. D'ora in poi occorre sanzionare questo abuso del diritto d'asilo. La sanzione penale deve tuttavia mirare in particolare anche le persone che prestano assistenza ai richiedenti nel pianificare o organizzare attività politiche abusive oppure che incoraggiano tali attività (art. 115 e 116 LAsi).
Le attività politiche svolte in ambito privato, ad esempio il fatto di esprimere opinioni politiche nel quadro della famiglia o in una cerchia d'amici, non rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni penali previste. Queste ultime non contemplano un divieto generale, per cui i richiedenti l'asilo possono svolgere attività politiche purché non siano abusive.
2 Decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) del 20 dicembre 2005 (GICRA 2006 3/29)