Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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1.3.3 Soppressione della possibilità di presentare una domanda d'asilo all'estero
Attualmente la Svizzera è l'unico Stato d'Europa ad ammettere il deposito di domande d'asilo presso le proprie ambasciate all'estero. Questo comporta per la Svizzera oneri maggiori rispetto ad altri Paesi: se nel 2000 le domande depositate all’estero sono state 665, nel 2007 tale numero è passato a 2 632. Da gennaio a ottobre 2008 sono state inoltrate complessivamente 2 115 domande. Non si escludono ulteriori aumenti. A ciò si aggiunge il fatto che l'entrata in Svizzera è stata autorizzata in casi relativamente rari.
Le persone che non sono minacciate ma desiderano lasciare il loro Paese d'origine per venire in Europa, possono realizzare facilmente il loro progetto presentando una domanda d’asilo all’estero. In tal modo, questi richiedenti l'asilo ottengono un diritto a che la loro domanda sia trattata anche se basata su allegazioni votate all'insuccesso. Ciò comporta un onere considerevole, dal profilo del personale e finanziario, sia per le rappresentanze svizzere che per l'UFM.
Nonostante la possibilità data dal diritto vigente di depositare una domanda d'asilo all'estero, il nostro Paese figura tra le destinazioni dei richiedenti l'asilo più gettonate d'Europa - proporzionalmente al numero di abitanti. L'attrattiva esercitata dalla Svizzera sui richiedenti l'asilo entrati illegalmente non è pertanto affatto ridotta dalla possibilità di depositare una domanda d'asilo all'estero.
Il Regolamento Dublino non disciplina esplicitamente la competenza per le domande depositate all'estero all'infuori dello spazio Dublino. Qualora un richiedente depositi una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino dopo averne presentata una presso una rappresentanza svizzera, vi è pertanto il rischio che uno Stato Dublino consideri il caso di competenza della Svizzera.
Le attuali disposizioni della LAsi che disciplinano la procedura in caso di deposito della domanda d'asilo all'estero vanno pertanto abrogate. Tuttavia, le persone minacciate devono poter ottenere anche in avvenire la protezione della Svizzera. Se in un caso concreto si presume che una persona è direttamente o seriamente minacciata nel Paese d'origine, l’entrata in Svizzera può essere autorizzata nel quadro della procedura d'entrata e di visto. La Svizzera conserva inoltre la possibilità di concedere asilo a rifugiati che si trovano all'estero, preservando così la sua tradizione umanitaria.
1.3.4 Semplificazione della procedura d'asilo in caso di riesame o di domande multiple
Secondo il diritto vigente, un richiedente l'asilo può prolungare il proprio soggiorno in Svizzera dopo la chiusura definitiva della procedura depositando una domanda di riesame o presentando una nuova domanda d'asilo. Siffatte domande multiple3 consentono inoltre all'interessato di conservare lo statuto di richiedente l'asilo per quanto concerne l'aiuto sociale e l'esercizio di un'attività lucrativa. Tali domande vengono pertanto depositate anche se manifestamente votate all'insuccesso. Dalle statistiche emerge che negli ultimi tre anni le domande multiple rappresentavano
3 Si parla di domande multiple qualora una nuova domanda d'asilo è stata depositata dopo una decisione d'asilo negativa passata in giudicato.