Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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circa il 14 per cento dell'insieme delle domande d'asilo. Tra il 1996 e il 1999 rappresentavano appena il 6 per cento circa dell'insieme delle domande, per passare approssimativamente al 10 per cento nel periodo tra il 2000 e il 2004. Per evitare che la procedura possa essere ritardata abusivamente, è prevista l'introduzione nella LAsi, sotto il titolo «Riesame e domande multiple» di una nuova procedura che consenta di trattare rapidamente e uniformemente le domande di riesame e le domande multiple (art. 111b - 111d LAsi). Questa procedura sarà svolta interamente per scritto. Per tutta la durata del trattamento di una nuova domanda, in caso di domanda multipla, sarà inoltre concesso unicamente l'aiuto d'emergenza, per analogia alla disciplina applicabile alla procedura nel quadro di una domanda di riesame. Come nel diritto attuale, l'UFM dovrà esaminare accuratamente, in tutte le fattispecie, le allegazioni motivate in una procedura nel quadro di una domanda di riesame o di una domanda multipla.
1.4 Principali modifiche della legge federale sugli stranieri
1.4.1 Introduzione di un obbligo di prova qualora l'allontanamento o l'espulsione non sia ragionevolmente esigibile e designazione degli Stati verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è ragionevolmente esigibile
Se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’Ufficio federale dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
La questione dell'esigibilità dell'allontanamento o dell'espulsione richiede in maniera generale un esame approfondito della situazione nel Paese d'origine o di provenienza. Queste ricerche all'estero sono sovente di difficile esecuzione e l'UFM deve dedicarvi parecchio tempo. Il compito diventa oltremodo arduo se il richiedente l'asilo o lo straniero è poco propenso a collaborare o occulta fatti importanti. È pertanto proposto che d'ora in poi il richiedente l'asilo o lo straniero interessato adduca la prova dei motivi personali che rendono ragionevolmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (p. es. in caso di assenza di una rete sociale nel Paese d'origine) (art. 83 cpv. 5 LStr).
La LAsi e la LStr non si pronunciano in merito alla portata delle prove da addurre per giustificare ostacoli all'esecuzione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TAF, attualmente è sufficiente che il richiedente l'asilo renda verosimile l'inesigibilità dell'allontanamento, per analogia con la qualità di rifugiato (art. 7 LAsi). Considerata la situazione giuridica poco chiara, è d'uopo disciplinare la questione nell'articolo 83 capoverso 5 LStr, applicando il principio del diritto della procedura secondo cui il richiedente deve addurre la prova formale delle proprie allegazioni. Se per motivi oggettivi non è possibile addurre tale prova formale, l'autorità competente è tenuta a rilevare i fatti per i quali le è nettamente più facile addurre la prova che non al richiedente. Per quanto concerne gli altri ostacoli all'esecuzione del provvedimento, segnatamente qualora esso sia considerato illecito o non sia in maniera generale ragionevolmente esigibile (p. es. in caso di guerra civile), è sufficiente che le allegazioni siano rese verosimili.