Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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D'ora in poi il Consiglio federale dovrà poter designare gli Stati d'origine o di provenienza o i territori verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è generalmente considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5bis e 5ter LStr). Questa valutazione può essere invalidata dall'interessato se dimostra l'esistenza di motivi personali che rendono l'esecuzione del provvedimento inesigibile.

1.4.2 Limitazione della scelta del domicilio per le persone ammesse provvisoriamente

Al 31 ottobre 2008 vi erano in Svizzera 23 197 persone ammesse provvisoriamente, di cui circa la metà beneficiavano di prestazioni dell'aiuto sociale. Secondo quanto osservato dai Cantoni, le persone ammesse provvisoriamente si stabiliscono viepiù di frequente nelle Città e nelle agglomerazioni urbane. Questa tendenza è favorita dal fatto che la legge permette attualmente al richiedente l'asilo di scegliere liberamente il proprio domicilio nel Cantone, il che provoca oneri supplementari per i Comuni più grossi. È pertanto previsto d'introdurre nella LStr una disciplina che abiliti le autorità cantonali ad assegnare un luogo di residenza o un alloggio allo straniero ammesso provvisoriamente che beneficia delle prestazioni dell'aiuto sociale (art. 85 cpv. 5 LStr). Tale adeguamento risponde a un desiderio espresso dai Cantoni. I rifugiati ammessi provvisoriamente non sono toccati da questa disciplina in quanto la Convenzione sullo statuto dei rifugiati non consente di vincolare la concessione di prestazioni sociali ad obblighi concernenti il domicilio.

1.4.3 Elementi costitutivi della carcerazione preliminare e della carcerazione in vista di rinvio coatto nel quadro della procedura Dublino

Con l'associazione a Dublino, la Svizzera riprende il principio secondo cui un solo Stato è responsabile per lo svolgimento della procedura d'asilo4 nello spazio Dublino. Se un cittadino di uno Stato terzo presenta una domanda d'asilo, la Svizzera verifica se è competente per la procedura d'asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino5. Se l'UFM considera che spetta a un altro Stato Dublino svolgere la procedura, gli rivolge una domanda di presa o di ripresa in carico in vista del trasferimento del richiedente. Se lo Stato in questione dà seguito alla richiesta, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi e allontana l'interessato verso tale Stato. Per garantire l'esecuzione del trasferimento o della decisione di non entrata nel merito, è d'uopo adottare provvedimenti tesi a impedire che il richiedente in questione non sia più reperibile. La carcerazione preliminare ai sensi dell'articolo 75 LStr e la carcerazione

4 Nel Regolamento Dublino (cfr. nota a piè di pagina n. 5) è utilizzata la terminologia europea "esame di una domanda d'asilo".

5 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L n. 50 del 25.2.2003, pag. 1).