Progetto
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
b. dichiarare che il contratto è considerato sciolto alla scadenza infruttuosa del termine.
3 Per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita sono fatti salvi gli articoli 111 e 112.
Art. 32 Divisibilità del premio
1 In caso di scioglimento prematuro del contratto il premio è dovuto soltanto fino a quel momento.
2 La totalità del premio è comunque dovuta per il periodo assicurativo in corso:
a. in caso di danno totale: se l’impresa di assicurazione è tenuta a fornire la prestazione;
b. in caso di danno parziale: se lo stipulante recede dal contratto nel corso dell’anno successivo alla sua conclusione.
Art. 33 Prestazioni assicurative con periodo di attesa
1 Nel caso delle prestazioni assicurative con periodo di attesa l’impresa di assicurazione non riscuote più alcun premio non appena l’assicurato non può più attendersi alcuna prestazione.
2 Il capoverso 1 non si applica alle liberazioni dal pagamento dei premi e ai contratti collettivi.
Capitolo 4: Verificarsi dell'evento
Sezione 1: Obblighi dello stipulante e dell’avente diritto
Art. 34 Impedimento e riduzione del danno
1 In caso di minaccia imminente o di verificarsi dell'evento, gli stipulanti e gli aventi diritto devono, per quanto possibile e ragionevole, provvedere all’impedimento o alla riduzione del danno.
2 Essi devono osservare istruzioni ragionevoli dell’impresa di assicurazione e richiederle quando ciò è previsto per contratto o è necessario in funzione delle circostanze.
Art. 35 Avviso
1 Gli stipulanti e gli aventi diritto devono informare l’impresa di assicurazione non appena hanno conoscenza del verificarsi dell'evento e della loro protezione assicurativa.
2 Se il contratto prevede un determinato termine di presentazione di questo avviso, tale termine deve essere adeguato.