Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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gruppi di solidarietà legati al rischio, costituzionalmente la differenza di premi per uomini e donne non costituisce una discriminazione determinante.
Come è stato accertato dal Consiglio nazionale l’8 marzo 2004 in occasione del trattamento dell’iniziativa parlamentare Teuscher Franziska «Assicurazione malattia. Divieto di discriminazione nei confronti delle donne» (98.406), le imprese di assicurazione che non fanno distinzioni in funzione del sesso dispongono di una parte di mercato superiore a quella delle imprese che praticano tale distinzione. Data la libertà di scelta offerta dal mercato e trattandosi per giunta di un’assicurazione facoltativa si deve concludere, nonostante l’intervento in questione sia stato respinto, che eventuali discriminazioni ai sensi dell’iniziativa sarebbero de facto assorbite dal mercato.
Secondo le disposizioni transitorie dell’AP-LCA, gli obblighi di informare riguardano soltanto i nuovi contratti assicurativi e non quelli esistenti. Le persone già assicurate possono procurarsi proposte concorrenziali con le nuove informazioni, ma, dato il principio della libertà contrattuale vigente nel settore delle assicurazioni private, non esiste affiliazione forzata come nell’AOMS. L’AP-LCA comporta tuttavia una modifica che migliora la situazione di premi degli attuali assicurati, soprattutto dei più anziani; l’articolo 116 AP-LCA prescrive che l’assicuratore che non aggiunge più contratti a un effettivo di assicurati deve proporre agli stipulanti interessati il diritto di passaggio in un prodotto equivalente con effettivo aperto. Si evita così in questi casi che agli assicurati che fanno parte di effettivi anziani e in diminuzione non resti - per via del moltiplicarsi delle prestazioni - altra alternativa se non pagare premi sempre più elevati o rinunciare alla copertura. L’articolo 116 AP-LCA riprende questa norma dall’ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (ordinanza sulla sorveglianza, OS) in vigore dal 2006. Il numero 2.2.27 ad articolo 116 del presente rapporto contiene spiegazioni più dettagliate in merito.
Contrariamente a quanto accade nell’AOMS, l’impresa di assicurazione che copre l’assicurazione complementare ha facoltà di decidere se includere nelle condizioni generali di assicurazione la possibilità di recesso da parte dell’assicurato o se riservarsi tale diritto. Data la particolare natura dell’assicurazione malattie, finora sul mercato non c’era in pratica alcun prodotto che offrisse all’assicurato la possibilità di recesso. Dal 2006 le imprese di assicurazione che si riservano il diritto di recesso sono tenute a restituire all’assicurato una parte adeguata delle riserve di senescenza nei prodotti che costituiscono queste riserve (art. 155 OS). Tra queste figurano le maggiori assicurazioni complementari per cure ospedaliere. La costituzione e
l’utilizzazione degli accantonamenti fondati sull’età, insieme alle indicazioni sulla durata e sull’estinzione del contratto, rientrano negli obblighi di informare ai sensi
dell’articolo 12 AP-LCA; è così garantito che gli stipulanti siano informati dei loro diritti prima della conclusione del contratto.
Tra le innovazioni legali entrate in vigore dall’adozione del postulato c’è infine la continuazione dell’obbligo di presentare le modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di assicurazione nel settore dell’assicurazione complementare contro le malattie (art. 4 cpv. 2 lett. r e art. 5 LSA): l’autorità di sorveglianza esamina se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi (art. 38