Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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all’informazione. Nel caso di estinzione del contratto collettivo ai sensi della LCA, i disoccupati hanno diritto al passaggio all’assicurazione individuale in virtù dell’articolo 100 capoverso 2.

Il pensiero di fondo dell’articolo 3 capoverso 3 LCA, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2006, è ripreso in forma di obbligo di informare nelle assicurazioni collettive aziendali nell’articolo 119 AP-LCA. Inoltre, l’impresa di assicurazione è tenuta a informare gli assicurati in merito a un eventuale diritto di passaggio all’assicurazione individuale. Si rifiuta un obbligo di informare gli assicurati da parte dell’impresa di assicurazione, poiché questa non è in posizione di adempiere tale obbligo. L’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, ad esempio, è, in definitiva, un’assicurazione somme salariali, ove l’impresa di assicurazione non sa chi lavora presso lo stipulante, chi interrompe questo rapporto di lavoro né chi, in seguito a tale interruzione, è disoccupato. L’esigenza di informazione insita nel postulato dovrebbe per altro essere soddisfatta grazie alla soluzione proposta.

Un diritto di passaggio è previsto soltanto per le persone che sono considerate disoccupate ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. La finalità protettiva è manifesta, in particolare allorché un salariato già malato lascia il suo impiego e resta quindi senza lavoro. In caso contrario vige anche nella fattispecie il principio della libertà contrattuale, per cui nelle assicurazioni collettive d’indennità giornaliera ai sensi della LCA non è previsto un diritto generale di passaggio.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

1.3.6 Postulato 03.3596/Relazioni tra l’assicurazione malattie di base e quella complementare

Il postulato, accolto l’8 marzo 2004 dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale tramite il suo Consiglio, invita il Consiglio federale a illustrare le relazioni tra l’assicurazione malattie di base e quella complementare e a elaborare adeguate proposte in materia di legislazione. Si devono in particolare trattare gli aspetti di costituzionalità, la libertà contrattuale, il libero passaggio, la validità delle riserve in caso di malattia come pure la destinazione vincolata del contributo di base dei Cantoni.

Dall’entrata in vigore il 1° gennaio 1996 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le assicurazioni facoltative a complemento dell’AOMS sottostanno alla sorveglianza dell’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e alle disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). In ragione della separazione dei due sistemi, gli assicurati possono stipulare assicurazioni di base e complementari presso assicuratori diversi (cfr. art. 7 cpv. 7 e 8 LAMal). Le grandi casse malati, in particolare, hanno istituito, conformemente alla LSA, imprese di assicurazione che si occupano delle assicurazioni complementari. In questo settore, nel frattempo, circa il 76 per cento del volume dei premi (stato: 2006) concerne assicuratori privati.

Dall’adozione del postulato nel mese di marzo del 2004 sono entrate in vigore, sia nell’ambito delle assicurazioni sociali, sia in quello delle assicurazioni private, nuove