Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
LSA). Per questo aspetto l’assicurazione complementare contro le malattie costituisce, insieme all’assicurazione collettiva sulla vita, una deroga all’esonero dall’obbligo di presentazione, per altro largamente progredito nelle assicurazioni private. L’obbligo di presentare le tariffe accomuna quindi l’AOMS e l’assicurazione privata.
Le maggiori differenze tuttora esistenti nelle condizioni quadro dell’AOMS e delle assicurazioni complementari sono le seguenti: le prestazioni e i gruppi di solidarietà sono disciplinati per legge nell’AOMS, mentre in quella complementare sono stipulati contrattualmente. Inoltre l’AOMS prevede l’affiliazione forzata, mentre nell’assicurazione complementare vige la libertà contrattuale con la possibilità di formulare riserve in caso di malattia. Infine, Confederazione e Cantoni finanziano parzialmente l’AOMS con contributi alla riduzione dei premi per quanto riguarda i premi e mediante sussidi agli ospedali per quanto riguarda le prestazioni. Le prestazioni delle assicurazioni complementari sono invece integralmente finanziate dai premi degli assicurati. Al riguardo va ricordato che la partecipazione dei Cantoni ai costi dei trattamenti stazionari all’interno del Cantone nei reparti semiprivati e privati degli ospedali pubblici (contributi di base) non è un sussidio alle assicurazioni complementari bensì una rettifica contabile a carico dell’AOMS per l’onere inizialmente addebitato unicamente all’assicurazione complementare negli ospedali.
Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.
1.4 Compatibilità con il diritto europeo
1.4.1 L’acquis communautaire
L’acquis communautaire europeo non contiene una regolamentazione compiuta del diritto del contratto d'assicurazione. Il progetto di una direttiva di armonizzazione del 1979 (G. C 190 del 28 luglio 1979, pag. 2; ABl. C 355 del 31 dicembre 1980, pag. 30) non ha potuto affermarsi ed è stato quindi ritirato dalla Commissione europea (GU C 228 del 4 agosto 1993, pag. 14).
Ciononostante il diritto comunitario secondario interviene più o meno direttamente nel diritto del contratto d'assicurazione. Ad esempio, le direttive CE sull’assicurazione vita e non vita (Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, GU L 345 del 19 dicembre 2002, pag. 1; Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE [terza direttiva assicurazione non vita], GU L 228 dell’11 agosto 1992, pag. 1) sull’introduzione di un dovere di informazione e di consulenza dell’assicurato da parte dell’impresa di assicurazione e sulla mediazione assicurativa (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, GU L 9 del 15 gennaio 2003, pag. 3) hanno istituito un dovere di informazione, di consulenza e di documentazione da parte del mediatore. Inoltre le disposizioni delle direttive sull’assicurazione autoveicoli hanno notevolmen-