Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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disposizioni di legge atte a migliorare la trasparenza dell’assicurazione malattie e il livello di informazione degli stipulanti sulle relazioni e le differenze tra assicurazione di base e assicurazione complementare. Le principali modifiche sono illustrate qui appresso.
Affinché gli stipulanti possano individuare chiaramente già prima della conclusione del contratto la differenza tra assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa, dal 2006 il formulario di affiliazione all’AOMS può contenere unicamente indicazioni sull’assicurazione di base (art. 6a OAMal) e non sull’assicurazione complementare facoltativa. In proposito, la revisione parziale della LCA entrata in vigore nel 2007 obbliga gli assicuratori a informare gli stipulanti in maniera comprensibile sul contenuto essenziale del contratto, prima della conclusione dello stesso. L’articolo 12 AP-LCA estende questi obblighi esigendo per le assicurazioni complementari contro le malattie anche informazioni sul metodo di finanziamento, compresa la costituzione e l’utilizzazione degli accantonamenti fondati sull’età (art. 12 cpv. 2 lett. c AP-LCA).
Grazie ai chiarimenti apportati sulla differenza tra assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa e alle informazioni sui metodi di finanziamento – criterio fondamentale per la scelta di un prodotto come l’assicurazione complementare, generalmente concepita per durare tutta la vita – il livello di informazione dei nuovi assicurati è notevolmente migliorato. In particolare i consumatori sono messi in condizione di comparare, oltre ai premi attualmente in vigore, anche la loro probabile evoluzione. In ragione di diversi metodi di finanziamento, l’entità della graduazione dei premi con l’età può presentare considerevoli differenze; questa informazione può essere decisiva per la conclusione del contratto.
La Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21 dicembre 2004, pag. 37) vieta i premi in funzione del sesso. Si può derogare a questo principio a condizione che un’impresa di assicurazione dimostri che tenere conto del sesso può essere un fattore determinante per la valutazione del rischio basata su dati pertinenti e precisi a carattere attuariale.
L’AP-LCA rinuncia a un’attuazione analoga di questa direttiva. I premi sono determinati secondo una valutazione attuariale dei rischi che consente di prendere in considerazione le più diverse caratteristiche del richiedente. Nel quadro di questa analisi di rischio individuale risultano premi differenti in funzione della valutazione e della susseguente classificazione in una categoria di rischio. È ammessa una differenza di premio tra le varie categorie di rischio e ciò anche a protezione e nell’interesse della comunità degli assicurati. La valutazione del rischio individuale e la differenziazione in funzione dei fattori di rischio individuali è anche nell’interesse dalla persona assicurata. Non sono ammissibili premi arbitrari. Una differenza di premio in funzione del sesso non sarebbe quindi contestabile in quanto risultato dell’assegnazione a differenti categorie di rischio in base a dati attuariali pertinenti. In tal caso nulla si oppone alla considerazione del sesso come fattore attuariale di calcolo nella determinazione dei premi. Poiché nel diritto delle assicurazioni private la tariffazione adeguata al rischio è un principio riconosciuto al pari della libertà dell’assicuratore di costituire