Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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oggettivo dell’influenza della fattispecie di rischio sulla valutazione del rischio. La rilevanza soggettiva figura ora all’articolo 18 capoverso 1 AP-LCA in riferimento all’eventualità che l’indicazione erronea abbia influito realmente sulla decisione dell’impresa di assicurazione di concludere il contratto o di concluderlo con il contenuto in questione.
Sotto l’aspetto materiale, possono essere obiettivamente rilevanti soltanto le fattispecie che per loro propria natura sono atte a influenzare la valutazione del rischio da assicurare. La supposizione dell’articolo 4 capoverso 3 LCA riguardante la rilevanza di fattispecie in merito alle quali l’impresa di assicurazione ha formulato delle questioni precise, non equivoche, viene quindi a cadere. In futuro non spetterà allo stipulante fornire la difficile prova dell’irrilevanza di una fattispecie, al contrario sarà l’impresa di assicurazione a doverne comprovare la rilevanza in caso di controversia. Questa prova è – almeno nell’attività di massa – facile da addurre, poiché la rilevanza è data dal riferimento, nelle tariffe e nelle direttive per la sottoscrizione, alle fattispecie di rischio dichiarate inesattamente.
Art. 16 Obbligo di notificazione in caso di rappresentanza e di assicurazione di terzi
L’articolo 16 AP-LCA definisce le persone sulle cui conoscenze bisogna fondarsi nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 15 AP-LCA, se non è lo stipulante stesso a dichiarare il rischio o se deve essere assicurata una terza persona.
Il diritto attuale contiene all’articolo 5 capoverso 1 LCA una disposizione che stabilisce che quando il contratto è conchiuso a mezzo di un rappresentante, devono essere dichiarati non solo i fatti che sono noti al rappresentato, ma anche quelli noti al rappresentante. Tuttavia esso non prevede il caso in cui pur non concludendo il contratto, il rappresentante provvede all’adempimento dell’obbligo di notificazione; la proposta di revisione colma questa lacuna.
Si tratta essenzialmente, de lege lata come pure de lege ferenda, di definire la cerchia delle persone cui incombe l’obbligo di notificazione o che devono rientrare in tale obbligo, vale a dire le persone sulle cui conoscenze bisogna basarsi per la dichiarazione del rischio. Oltre agli stipulanti, sono soprattutto le persone da cui dipende il verificarsi dell’evento, ossia gli assicurati. Questi sono particolarmente esposti al rischio e dispongono quindi di conoscenze della situazione di rischio che sono decisive per l’impresa di assicurazione. Occorre infine adottare misure speciali, affinché l’obbligo di notificazione non possa essere eluso mediante l’intervento di terzi di buona fede.
Capoverso 1
Secondo il principio dell’imputazione delle conoscenze, lo stipulante – al pari del preponente (principal) – è responsabile della notificazione di tutte le fattispecie di rischio che lo riguardano. Affinché uno stipulante di mala fede non possa sottrarsi, attraverso un rappresentante di buona fede, alle condizioni e alle conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione, occorre considerare anche le conoscen-