Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Nell’assicurazione complementare contro le malattie l’informazione sul metodo di finanziamento deve indicare gli effetti di questi metodi sulla struttura tariffale e quindi sull’evoluzione dei premi (tra l’altro in funzione dell’età della persona assicurata). Se risulta un diritto al rimborso di una parte degli accantonamenti fondati sull’età, alla fine del contratto lo stipulante deve esserne informato; questa informazione comprende anche la costituzione e l’utilizzazione di tali accantonamenti.

Art. 13 Forma e momento

L’avamprogetto elimina la lacuna della disposizione all’articolo 3 capoverso 2 LCA, seconda cui le informazioni preliminari al contratto non devono obbligatoriamente essere fornite allo stipulante prima della sua vincolante dichiarazione di volontà. Per motivi di certezza del diritto si fissa inoltre per legge la forma e il momento in cui sono impartite le informazioni.

Art. 14 Violazione dell’obbligo di informare Capoverso 1

A eccezione della prescrizione che riguarda la forma, il capoverso 1 dell’articolo 14 AP-LCA riprende il contenuto dell’articolo 3a capoverso 1 LCA.

Capoverso 2

L’articolo 14 capoverso 2 AP-LCA riprende il contenuto dell’articolo 3a capoverso 2 LCA. Il termine assoluto previsto per l’esercizio del diritto di recesso appare troppo breve e deve quindi essere portato a due anni. Inoltre il decorrere del termine non deve più essere legato al momento della violazione dell’obbligo di informare, bensì a quello della conclusione del contratto che, a differenza della violazione, è determinabile con precisione.

2.1.23 Sezione 3: Obbligo di notificazione dello stipulante preliminare al contratto

Art. 15 Contenuto Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 15 AP-LCA precisa che possono essere formalmente rilevanti unicamente quelle fattispecie di rischio sulle quali l’impresa di assicurazione ha chiesto per scritto informazioni specifiche ed inequivocabili. Esso deroga chiaramente al sistema attuale (molto criticato) instaurato dall’articolo 4 capoverso 3 LCA, secondo cui possono essere rilevanti anche i fatti in merito ai quali sono state formulate questioni imprecise o equivoche, unicamente se l’impresa di assicurazione è in grado di provare che detti fatti abbiano influenzato la decisione relativa alla conclusione del contratto. L’avamprogetto di revisione, invece, restringe la cerchia delle fattispecie rilevanti di rischio alle fattispecie sulle quali si devono fornire informazioni specifiche ed inequivocabili. In futuro l’impresa di assicurazione non potrà quindi più invocare fattispecie sulle quali si è informata in modo impreciso ed equivoco, neppure se riuscisse a provare che queste erano materialmente rilevanti. Questa modifica trova