Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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disfacente estendendo l’obbligo di notificazione fino alla consegna o all’invio delle informazioni all’impresa di assicurazione; dopodiché, si ha un aumento del rischio sottoposto all’obbligo di notificazione (cfr. al riguardo art. 46 AP-LCA). Questa soluzione è conforme altresì alla condizione che le fattispecie rilevanti di rischio devono essere circostanze presenti o del passato.

Art. 18 Violazione dell’obbligo di notificazione. Principio

Le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione sono state attenuate con la revisione parziale della LCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Nella predetta novella ci si è limitati solo alle revisioni più urgenti (introduzione del principio di causalità, diritto di recesso). Per questo motivo negli articoli 18-23 AP-LCA sono proposte altre modifiche intese a migliorare ulteriormente la protezione degli assicurati.

Capoverso 1

Secondo il diritto vigente, in caso di violazione dell’obbligo di notificazione l’impresa di assicurazione può recedere per scritto dal contratto stipulato. Questo diritto le spetta a prescindere dal grado di colpa dello stipulante. L’esigenza della colpa in quanto tale risulta dalla corretta interpretazione del tenore dell’articolo 18 capoverso 1 AP-LCA, in cui si fa riferimento al fatto che lo stipulante ha sottaciuto o ha notificato in maniera inesatta fattispecie rilevanti di rischio che conosceva o avrebbe dovuto conoscere. Anche in futuro ci si dovrà basare sugli elementi soggettivi  in conformità alla prassi pluriennale del Tribunale federale  per quanto concerne ciò che lo stipulante avrebbe dovuto conoscere malgrado il suo livello effettivo di conoscenza.

Affinché sia dato il diritto di recesso, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: in primo luogo, l’impresa di assicurazione deve aver valutato erroneamente il rischio a proprio detrimento a causa delle indicazioni errate. Per produrre conseguenze giuridiche, non è quindi sufficiente che siano state fornite indicazioni erronee ai sensi dell’articolo 15 capoverso 3 AP-LCA, che sono oggettivamente atte a influenzare la valutazione del rischio. In secondo luogo, la situazione di rischio deve essere effettivamente peggiore di quella che si era immaginata l’impresa di assicurazione. Di regola, in siffatti casi sarà riconosciuta anche la rilevanza soggettiva. È tuttavia ipotizzabile che la circostanza immaginata dall’impresa di assicurazione non sia stata conditio sine qua non per la conclusione del contratto o per la sua conclusione con il contenuto convenuto. L’indicazione errata avrebbe influito negativamente sulla valutazione del rischio, ma non sulla decisione dell’impresa di assicurazione di concludere il contratto o di concluderlo con il contenuto convenuto. Per questo motivo, l’avamprogetto di revisione statuisce anche la condizione secondo cui il contratto non sarebbe o sarebbe stato stipulato in base a un contenuto diverso in caso di corretta valutazione.

Si è rinunciato a introdurre una regolamentazione analoga a quella dell’articolo 75 LCA, poiché nella prassi tale disposizione non riveste nessuna importanza.