Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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giustificazione nel fatto che tiene conto delle conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione.

Capoverso 2

L’articolo 15 capoverso 2 dell’avamprogetto riprende essenzialmente il diritto vigente (art. 4 cpv. 1 LCA). Sono state apportate modifiche soprattutto a livello linguistico.

Capoverso 3

La definizione di fattispecie rilevanti di rischio di cui all’articolo 15 capoverso 3 AP-LCA corrisponde in parte a quella data dall’articolo 4 capoverso 2 della LCA in vigore. Sono oggetto dell’obbligo di notificazione unicamente le fattispecie che sono rilevanti per la valutazione del rischio da parte dell’impresa di assicurazione, nel senso che forniscono informazioni sulla natura e sull’estensione dei fattori di rischio (DTF 122 III 458, 460; 116 II 338, 339). Nelle fattispecie di rischio non rientrano solo le fattispecie che possono comportare un rischio, bensì anche quelle che permettono soltanto di desumere l’esistenza di rischi, ossia le cosiddette circostanze indizianti (DTF 118 II 333, 336; 99 II 67, 78). La proposta di revisione precisa il riferimento temporale delle fattispecie di rischio stabilendo che si possono considerare fattispecie rilevanti di rischio esclusivamente le circostanze presenti o del passato. Nella prassi capita spesso che l’impresa di assicurazione chieda informazioni su circostanze future. Queste servono perlopiù per il calcolo del premio, ma talvolta anche per la definizione dell’estensione della copertura. Esse non concernono solo l’assicurazione dei veicoli (chilometri percorsi all’anno), ma anche le assicurazioni per manifestazioni e progetti. Sulle circostanze future non vi sono certezze, ma solo supposizioni, ragion per cui tali circostanze non possono essere oggetto dell’obbligo di notificazione. Quindi, le disposizioni sull’obbligo di notificazione non sono applicabili, se, ad esempio, nell’ambito dell’assicurazione dei veicoli si pongono domande relative al numero di chilometri che saranno percorsi all’anno. Lo stipulante non deve essere costretto a formulare supposizioni e speculazioni e, in caso di valutazione errata, subire le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione. Possono essere prese in considerazione le evoluzioni identificabili o previste secondo le circostanze attuali. Ad esempio, si può ipotizzare che allo stipulante venga chiesto se un determinato numero di chilometri annui sarà superato in base alle circostanze attualmente note. In caso affermativo, l’impresa di assicurazione deve esserne informata. Se il superamento del numero di chilometri è preso in considerazione solo successivamente, vigono le norme sull’aumento del rischio. Di conseguenza, si possono considerare fattispecie di rischio ai sensi dell’articolo 15 capoverso 3 AP-LCA solo le circostanze già esistenti o concretamente identificabili sulla base della situazione attuale.

Per quanto concerne la rilevanza di una fattispecie di rischio, l’articolo 4 capoverso 2 LCA si fonda sulla possibilità dei fatti di influire sulla determinazione dell’impresa di assicurazione a conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute. L’articolo 15 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 18 capoverso 1 AP-LCA riprende essenzialmente il diritto in vigore, facendo però una distinzione più precisa tra rilevanza oggettiva e rilevanza soggettiva. L’articolo 15 capoverso 3 AP-LCA considera l’elemento oggettivo e si basa al riguardo sul carattere materiale e