Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Capoverso 2

Conformemente al diritto vigente (art. 6 cpv. 3 LCA), l’estinzione dell’obbligo di fornire prestazioni dell’impresa di assicurazione presuppone l’estinzione del contratto. La nuova formulazione consente di tenere conto anche dei casi in cui il contratto si estingue non a seguito del recesso, bensì di un danno totale assicurato e l’impresa di assicurazione viene a conoscenza della violazione dell’obbligo di notificazione solo a posteriori. Poiché la possibilità di liberarsi dall’obbligo di fornire prestazioni indipendentemente dalla gravità della colpa dello stipulante non sarebbe conforme al principio della proporzionalità, l’avamprogetto limita la liberazione da tale obbligo ai casi in cui la violazione dell’obbligo di notificazione è commessa intenzionalmente o per grave negligenza. Nella proposta di revisione si riprende inoltre il principio di causalità dell’articolo 6 capoverso 3 LCA secondo cui l’obbligo di fornire prestazioni si estingue solo per i casi di assicurazione il cui verificarsi o la cui portata sono stati influenzati dalla mancata o inesatta notificazione della fattispecie rilevante di rischio. Tuttavia, il diritto in vigore non distingue in base all’incidenza della fattispecie sull’insorgere o sulla portata del danno. Anzi, l’articolo 6 capoverso 3 LCA prevede un diritto generale di negare le prestazioni anche quando le cause sono parziali e ha, quindi, carattere penale. La proposta di revisione colma questa lacuna limitando la possibilità di negare le prestazioni solo alle parti causali della prestazione, limitazione espressa attraverso la formulazione «nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalla mancata o inesatta notificazione della fattispecie rilevante di rischio».

Il diritto attuale non considera il caso in cui la copertura non sarebbe stata concessa se la fattispecie fosse stata noticata correttamente (ad es. riserva). L’avamprogetto corregge questa situazione prevedendo la liberazione totale dall’obbligo di fornire prestazioni nei casi in cui il rischio non sarebbe stato assicurato, neanche a un premio più alto. Le prestazioni che l’impresa di assicurazione ha già fornito devono essere rimborsate (art. 19 cpv. 2 AP-LCA).

Art. 19 Recesso dal contratto in caso di violazione dell’obbligo di notificazione Capoverso 1

Secondo l’articolo 19 capoverso 1 AP-LCA l’impresa di assicurazione recedente può esigere retroattivamente la differenza rispetto al premio già pagato, se e nella misura in cui dalla tariffa applicabile sarebbe risultato un premio maggiore. Da questa formulazione si evince chiaramente che l’adeguamento del premio può essere chiesto solo per il periodo in cui vi era realmente un rischio maggiore. L’impresa di assicurazione può avvalersi di questo diritto in particolare se il contratto d'assicurazione è estinto a seguito di un danno totale assicurato senza responsabilità causale.

Capoverso 3

L’articolo 19 capoverso 3 AP-LCA corrisponde all’articolo 6 capoverso 4 LCA.

Capoverso 4

L’avamprogetto prevede un termine di prescrizione assoluto per il diritto di recesso, analogicamente al termine di cinque anni dopo la conclusione del contratto applicabi-