Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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le ai crediti derivanti dal contratto d'assicurazione. In caso di inganno doloso si può recedere in via straordinaria dal contratto d'assicurazione anche dopo la scadenza del termine di prescrizione assoluto conformemente all’articolo 54 AP-LCA.
Capoverso 5
Il recesso ha effetto giuridico in conformità al principio della ricezione, ossia dal momento in cui perviene allo stipulante.
Art. 20 Mantenimento del contratto nonostante la violazione dell’obbligo di no-
tificazione
Se ha riconosciuto l’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione deve poter avere la possibilità di mantenere il contratto d'assicurazione oltre che di esercitare il diritto di recesso. Se l’impresa di assicurazione omette, per un motivo qualsiasi, di recedere dal contratto d'assicurazione, questo è mantenuto con il contenuto attuale. L’impresa di assicurazione ha diritto a un premio maggiorato con effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto se e nella misura in cui dalla tariffa applicabile sarebbe risultato un premio maggiore se tale obbligo non fosse stato violato. Questo premio maggiorato non è un adeguamento del premio ai sensi dell’articolo 49 AP-LCA. Lo stipulante può svincolarsi dal contratto d'assicurazione in applicazione del diritto di recesso ordinario di cui all’articolo 53 AP-LCA.
Art. 21 Violazione dell’obbligo di notificazione in caso di grandi rischi
Nell’attività di massa i contratti d’assicurazione sono conclusi di regola in modo che lo stipulante, dopo aver riempito il questionario predisposto dell’impresa di assicurazione, sottoponga la propria proposta all’impresa di assicurazione, che la può accettare o rifiutare. La procedura è diversa per l’assicurazione di grandi rischi. In questo caso il contratto è spesso concluso per mezzo di un bando. Lo stipulante trasmette una documentazione in cui sono descritti i rischi, sulla quale l’impresa di assicurazione si fonda per presentare l’offerta, che lo stipulante può accettare o rifiutare. Anche in questi casi l’impresa di assicurazione deve poter presupporre di essere stata informata correttamente delle fattispecie rilevanti di rischio. L’impresa di assicurazione sfrutta la possibilità di chiedere ulteriori informazioni unicamente in relazione alle fattispecie di rischio la cui descrizione nella documentazione del bando è incompleta. Lo stipulante non è tenuto a fornire di propria iniziativa, ossia spontaneamente, informazioni sul rischio. Se lo fa, l’impresa di assicurazione deve potersi fidare della veridicità delle informazioni. Questa protezione della fiducia è espressa all’articolo 21, nel senso che le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo di notificazione devono essere applicate anche allo stipulante che, senza essere stato interrogato, fornisce in forma qualificata informazioni inesatte su fattispecie di rischio che per loro propria natura e per lo stipulante stesso sono palesemente atte a influenzare la valutazione del rischio da assicurare.