Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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ze del rappresentato. Se lo stipulante è rappresentato da terzi nell’adempimento del suo obbligo di notificazione, vanno notificate le fattispecie rilevanti di rischio che sono o dovrebbero essere note al rappresentante.
Capoverso 2
Secondo l’articolo 16 capoverso 2 AP-LCA, in caso di assicurazione di terzi, oltre che sulle conoscenze dello stipulante, bisogna fondarsi su quelle del terzo assicurato o del suo rappresentante (cfr. pure art. 5 cpv. 2 LCA). Sono considerate assicurazioni di terzi di cui all’articolo 9 capoverso 2 AP-LCA tutti i contratti d’assicurazione che hanno per oggetto l’interesse economico di una persona diversa dallo stipulante. L’obbligo di notificazione concerne lo stipulante, che deve informarsi presso il rappresentante e l’assicurato.
Se lo stipulante adempie il suo obbligo di informarsi, la terza persona o il suo rappresentante sono a conoscenza del fatto che vi è l’intento di concludere il contratto. Esistono tuttavia casi in cui la persona da assicurare non può essere al corrente della conclusione del contratto (ad es. nell’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore, un conducente non ancora noto). L’articolo 16 capoverso 2 dell’avamprogetto, al pari dell’articolo 5 capoverso 2 LCA, statuisce un’eccezione per siffatti casi.
Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LCA, l’obbligo di notificazione decade se non è possibile avvisare in tempo utile il proponente. Oggi è impensabile che il proponente non possa essere avvisato per tempo delle fattispecie rilevanti di rischio. Il tenore dell’ultima parte del periodo dell’articolo 5 capoverso 2 LCA è quindi obsoleto.
Le conseguenze giuridiche secondo gli articoli 18-23 dell’avamprogetto sono applicabili in egual misura alla violazione dell’obbligo di notificazione in caso di rappresentanza e in caso di assicurazione di terzi.
Art. 17 Momento della valutazione
Questa disposizione risolve i contrasti emersi sinora in relazione alla delimitazione della violazione dell’obbligo di notificazione relativo all’aumento del rischio. De lege lata, l’obbligo di notificazione preliminare al contratto vige fino alla conclusione del contratto, mentre le norme sull’aumento del rischio sono applicabili solo dopo la conclusione del contratto. In virtù dell’articolo 4 LCA lo stipulante è tenuto a notificare per scritto le modifiche delle fattispecie di rischio prima della conclusione del contratto. Di regola gli stipulanti non sono però consapevoli del fatto che l’obbligo di notificazione sussiste fino alla conclusione del contratto; essi presumono di aver adempiuto a tale obbligo riempiendo il questionario preliminare al contratto e corrono in tal modo il rischio di violare l’obbligo di notificazione. Dal canto suo, l’impresa di assicurazione si trova di fronte al problema che le fattispecie di rischio soggette all’obbligo di notificazione possano verificarsi nel periodo in cui essa valuta l’offerta dello stipulante. Se lo stipulante adempie il suo obbligo, ma la notificazione perviene all’impresa di assicurazione solo dopo che questa ha accettato la proposta, l’impresa di assicurazione non può invocare la violazione dell’obbligo di notificazione né l’aumento del rischio. Con la nuova regolamentazione proposta si pone rimedio a questa situazione insod-