Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Art. 77 Privilegio di quota e ripartizione in quote Capoverso 1

Finora il privilegio di quota del responsabile del danno non era ancorato nella legge, ma riconosciuto nella dottrina e nella prassi. Secondo il principio del privilegio di quota l'impresa di assicurazione subentra nei diritti dell'assicurato soltanto nella misura in cui le sue prestazioni, sommate al risarcimento dovuto da un terzo per il medesimo periodo, superano il danno corrispondente. Il privilegio di quota assume un significato pratico soprattutto in quei casi in cui la pretesa di risarcimento del danneggiato nei confronti del responsabile del danno è inferiore al danno effettivo a causa di un motivo di riduzione (ad es. colpa propria) e inoltre la prestazione assicurativa non copre interamente la perdita effettivamente subita. Al riguardo si fa il seguente esempio: il danno ammonta a 100 000 franchi, la prestazione assicurativa a 80 000 franchi, la pretesa di risarcimento nei confronti di un terzo a 50 000 franchi per un grado di responsabilità del 50 per cento. L'assicurato danneggiato può chiedere 80 000 franchi all'impresa di assicurazione, mentre deve esigere prima 20 000 franchi dal responsabile del danno. Ne consegue che l’impresa di assicurazione può pretendere soltanto 30 000 franchi, benché debba fornire prestazioni per 80 000 franchi. In questi casi l'impresa di assicurazione non deve poter esercitare un’azione di regresso nei confronti del responsabile del danno a detrimento dell'assicurato; tocca all'assicurato danneggiato far valere la sua pretesa di responsabilità civile fino a coprire per intero, unitamente alla prestazione assicurativa, il danno subito. Il privilegio di quota può essere riassunto nella seguente formula: danno meno prestazione assicurativa uguale pretesa diretta del danneggiato. L'articolo 77 capoverso 1 AP-LCA è di carattere imperativo.

Capoverso 2

Il privilegio di quota di cui al capoverso 1 è limitato dalla regolamentazione imperativa della ripartizione in quote di cui al capoverso 2. Se l'impresa di assicurazione ha ridotto le sue prestazioni perché l'evento è stato provocato da una grave negligenza dello stipulante o dell'avente diritto ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 AP-LCA, il grado di responsabilità della persona che ha cagionato il danno è ripartito tra l'impresa di assicurazione e l'assicurato in modo che sia mantenuta la riduzione. Questo risultato si ottiene perché i diritti dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile passano all’impresa di assicurazione nella misura in cui la prestazione non ridotta, sommata al credito nei confronti della persona che ha cagionato il danno, supera il danno corrispondente. Un esempio: il danno ammonta a 100 000 franchi, la prestazione assicurativa non ridotta a 80 000 franchi. Si effettua una riduzione del 25 per cento a 60 000 franchi. La pretesa di risarcimento nei confronti del terzo per un grado di responsabilità del 50 per cento ammonta a 50 000 franchi. Sommando la prestazione non ridotta dell'impresa di assicurazione di 80 000 franchi al credito di 50 000 franchi nei confronti del responsabile del danno si ottiene un importo di 130 000 franchi che supera di 30 000 franchi il danno effettivo. L'impresa di assicurazione può esercitare il regresso contro il responsabile del danno per un importo di 30 000 franchi. L'assicurato può pretendere 20 000 franchi dal responsabile del danno. Unitamente alla prestazione assicurativa ridotta di 60 000 franchi egli riceve 80 000 franchi