Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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effettuare una ripartizione in parti uguali della prestazione assicurativa tra le imprese di assicurazione.
Art. 83 Violazione dell'obbligo di notificazione
L'articolo 83 AP-LCA disciplina le conseguenze giuridiche della violazione dell'obbligo di notificazione da parte dello stipulante conformemente all'articolo 79 AP-LCA. Se lo stipulante omette la notificazione nell’intento di procacciare un vantaggio illecito a sé stesso o ad altri, per tutte le imprese di assicurazione viene a decadere l’obbligo di fornire la prestazione per gli eventi assicurati già subentrati. Le imprese di assicurazione hanno inoltre il diritto di recedere dai contratti d’assicurazione entro un termine di quattro settimane dal momento in cui hanno avuto conoscenza della violazione dell'obbligo di notificazione e dell'intenzione illecita. Ai contratti d’assicurazione non disdetti si applicano per analogia dopo la scadenza del termine di recesso le conseguenze giuridiche previste dall'articolo 81 AP-LCA.
Art. 84 Eccezioni
L'articolo 84 AP-LCA eccettua dal campo di applicazione degli articoli 79bis-82 AP-LCA i frequenti casi d'importanza esigua.
2.2.13 Sezione 3: Assicurazione somme
Art. 85
L'articolo 85 AP-LCA contiene il principio del cumulo proprio dell'assicurazione somme, già presente nell'articolo 96 LCA. Il diritto vigente segue la constatazione di per sé non criticabile che le assicurazioni somme esistono principalmente nel settore delle assicurazioni delle persone per cui unicamente in questo caso è escluso il regresso dell'impresa di assicurazione.
Il progetto per contro tiene conto del fatto che nella prassi non solo le assicurazioni delle persone, ma anche le assicurazioni cose e di capitali assumono la forma delle assicurazioni contro i danni o delle assicurazioni somme. Si possono ad esempio menzionare l'assicurazione del valore corrente e del valore a nuovo nella misura in cui garantiscono prestazioni che superano il valore corrente. Quindi il principio del cumulo dovrebbe essere applicato all'assicurazione somme in generale. Sostanzialmente secondo l'articolo 85 AP-LCA nell'assicurazione somme oltre alla prestazione assicurativa sono dovute ai terzi anche altre prestazioni. Diversamente da quanto avviene nell'assicurazione contro i danni (art. 76 AP-LCA), nell'assicurazione somme non si ha né il computo dei vantaggi né la surrogazione dell'impresa di assicurazione nei diritti dell'assicurato.
Rispetto all'articolo 96 LCA, l'articolo 85 AP-LCA è imperativo per cui non può essere modificato mediante accordo tra le parti.