Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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a titolo di risarcimento del danno effettivo, di cui 20 000 franchi sono a suo carico. Questo esempio mostra chiaramente che nella ripartizione in quote la riduzione ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 AP-LCA produce i suoi effetti e che la riduzione percentuale concerne entrambe le parti.

Art. 78 Condizione del regresso Capoverso 1

L'articolo 78 capoverso 1 AP-LCA serve all'attuazione economica del privilegio di quota e della ripartizione in quote di cui all'articolo 77 AP-LCA. La disposizione statuisce che il danneggiato è soddisfatto per primo, mentre l'impresa di assicurazione può esercitare i suoi diritti soltanto quando il danneggiato ha ricevuto la sua parte. In tal modo, l'assicuratore casco, ad esempio, può esercitare il regresso verso la persona responsabile soltanto quando quest'ultima ha pagato il danneggiato. Lo stesso vale per la ripartizione in quote; il regresso dell'impresa di assicurazione nei confronti del responsabile del danno è ammesso unicamente quando questi ha soddisfatto il danneggiato. L'articolo 78 capoverso 1 AP-LCA è di carattere imperativo.

Capoverso 2

L'articolo 78 capoverso 2 AP-LCA tratta – come il capoverso 1 – dei privilegi relativi al regresso. Se vi sono circostanze particolari (art. 4 CC), l'applicazione dei diritti di regresso dell'impresa di assicurazione può essere limitata o addirittura esclusa. L'esclusione o la limitazione può essere giustificata dall’esistenza di strette relazioni tra il danneggiato e la persona civilmente responsabile come stabilito dall'articolo 72 capoverso 3 LCA. Con il privilegio accordato a determinate cerchie di persone si perseguono obiettivi diversi: da un lato, avere riguardo per la situazione economica del danneggiato, che potrebbe essere nuovamente toccato dal danno a seguito del regresso esercitato contro una persona a lui vicina e, dall'altro, evitare che la sfera privata del danneggiato sia turbata da controversie giuridiche. Anche il diritto delle assicurazioni sociali prevede siffatte limitazioni del diritto di regresso (art. 75 LPGA). L'articolo 78 capoverso 2 AP-LCA permetterebbe di escludere il diritto di regresso qualora la persona civilmente responsabile incorra in difficoltà finanziarie a seguito dell’esercizio di tale diritto. Contrariamente all'articolo 72 capoverso 3 LCA, che è semimperativo, l'articolo 78 capoverso 2 AP-LCA ha carattere imperativo e non può pertanto essere modificato dalle parti.

La lesione dei diritti di regresso da parte dell’avente diritto ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2 LCA è disciplinata nell'articolo 42 capoverso 5 AP-LCA.

2.2.12 Sezione 2: Assicurazione cumulativa nell’assicurazione contro i

danni

Questa sezione disciplina in modo nuovo e attuale, mediante disposizioni imperative, i casi di doppia assicurazione (art. 53 e 71 LCA). Essa contempla soltanto le assicurazioni cumulative concluse dallo stesso stipulante con più imprese di assicurazione.