Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Capoverso 3
Per motivi di trasparenza la persona interessata deve essere informata in merito allo scambio di dati e al loro contenuto conformemente alla regolamentazione dell’articolo 68bis capoverso 4 LAI.
2.2 Titolo 2: Disposizioni speciali
Con le disposizioni speciali, il titolo 2 dell’avamprogetto tiene conto delle questioni giuridiche derivanti dalle forme tipiche di contratto e delle esigenze delle parti. In futuro, si rinuncerà alla distinzione molto criticata, fatta dalla LCA vigente, tra assicurazione contro i danni e assicurazione delle persone e si opterà, giustamente, per la distinzione tra assicurazione contro i danni e assicurazione somme (sezioni 1 e 3 del capitolo 1). Conformemente alla prassi nei pertinenti rami assicurativi, il capitolo 2 contiene disposizioni speciali concernenti l’assicurazione cose, l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurazione della protezione giuridica, l’assicurazione trasporti, l’assicurazione dei crediti e l’assicurazione cauzionale, l’assicurazione sulla vita nonché l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2.2.1 Capitolo 1: Disposizioni comuni a tutti i rami assicurativi
Per suddividere i contratti d’assicurazione si adottano generalmente due criteri: in primo luogo, occorre fare distinzione tra assicurazione cose, assicurazione delle persone e assicurazione del patrimonio in funzione dell’oggetto assicurato e, dall’altro, bisogna definire, nell’ottica delle condizioni per il diritto alle prestazioni, se l’evento deve corrispondere al verificarsi del danno, in altre parole se si tratta di un’assicurazione contro i danni o di un’assicurazione somme.
Il diritto vigente non tiene sufficientemente conto di questi principi, nel senso che nelle disposizioni speciali opera una distinzione tra assicurazione contro i danni e assicurazione delle persone anziché tra assicurazione contro i danni e assicurazione somme. Questa suddivisione inadeguata ha tra l’altro fatto sì che per diversi decenni la prassi giudiziaria applicasse l’articolo 96 LCA a tutte le assicurazioni delle persone ed escludesse la surrogazione dell’impresa di assicurazione fornitrice di prestazioni nei diritti della persona assicurata. Dalla DTF 104 II 44 seguenti il Tribunale federale riconosce che le assicurazioni delle persone possono essere concluse anche come assicurazioni contro i danni; non si applica quindi il principio del cumulo, ma le prestazioni sono computate nelle eventuali pretese di risarcimento dei danni e all’impresa di assicurazione è accordato il diritto di regresso ai sensi dell’articolo 72 LCA. L’avamprogetto di revisione, tuttavia, tiene conto del fatto che nella prassi attuale le assicurazioni delle persone, le assicurazioni cose e le assicurazioni del patrimonio possono essere concluse come assicurazioni contro i danni o assicurazioni somme. Pertanto, la distinzione generale tra assicurazione contro i danni e assicurazione somme precede le disposizioni speciali.
È data assicurazione contro i danni quando l’evento è provocato da un danno in senso giuridico, come nell’ambito delle assicurazioni per spese di cura e spese ospeda-