Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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principio. L'articolo 81 capoverso 1 AP-LCA evita questo risultato indesiderato, poiché impone di ridurre il totale delle somme assicurate in maniera tale che sommate esse corrispondano al valore di assicurazione. I singoli premi sono adeguati in funzione della riduzione delle somme assicurate.

Capoverso 2

L'assicurazione a primo rischio, per contro, non conosce una relazione di questo tipo tra il valore di assicurazione e la somma assicurata. Al contrario, determinando la somma assicurata si limita adeguatamente l'obbligo di prestazione dell'impresa di assicurazione al danno atteso. Ogni danno è risarcito interamente fino a concorrenza della somma assicurata. Un'assicurazione a primo rischio è conclusa, ad esempio, quando, nel quadro di un'assicurazione casco, è stabilita una somma assicurata limitata di 2000 franchi anche per il furto di oggetti trasportati. Pertanto l'articolo 81 capoverso 2 AP-LCA statuisce soltanto la riduzione del totale delle somme assicurate alla somma di assicurazione massima convenuta in uno dei contratti. In combinato disposto con l'articolo 82 risulta che la somma assicurata ridotta è ripartita in parti uguali tra i contratti esistenti.

Tuttavia l'assicurato può voler continuare a disporre del totale delle somme assicurate convenute (ad es. nel caso delle assicurazioni della responsabilità civile). Per questo motivo, la riduzione delle somme assicurate ha luogo soltanto su richiesta dello stipulante conformemente all'articolo 81 AP-LCA.

Capoverso 3

Poiché, contrariamente all'assicurazione a valore intero, nell'assicurazione a primo rischio non vi è proporzionalità tra la somma assicurata e il premio, non è possibile ridurre proporzionalmente il premio in caso di riduzione della somma assicurata. Lo stipulante deve pagare il premio dovuto per la somma assicurata ridotta in base alla relativa tariffa.

Art. 82 Ripartizione del danno

L'articolo 82 AP-LCA disciplina le conseguenze giuridiche dell'assicurazione cumulativa in caso di verificarsi dell'evento. Anche nell’ambito dell'assicurazione cumulativa il danno subito è risarcito sino a concorrenza del limite massimo; è escluso il sovraindennizzo. Il diritto vigente (art. 71 cpv. 1 LCA) si basa al riguardo su un obbligo di risarcimento proporzionale delle imprese di assicurazione interessate. L'assicurato è tenuto a chiarire i diversi importi che può chiedere alle diverse imprese di assicurazione affinché il suo danno sia interamente risarcito. La soluzione scelta allora dal legislatore risulta essere poco favorevole al consumatore. Pertanto si propone una responsabilità solidale delle imprese di assicurazione interessate, accompagnata da un diritto di regresso. Per quel che concerne l'onere del danno delle imprese di assicurazione, occorre nuovamente distinguere, a livello interno, tra assicurazione a valore intero e assicurazione a primo rischio. Nell'assicurazione a valore intero la colpa deve essere assunta in proporzione alle somme assicurate, mentre nell'assicurazione a primo rischio - fino a concorrenza della somma assicurata più bassa – si deve