Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Art. 79 Obbligo di notificazione

L'articolo 79 AP-LCA riprende il principio dell'articolo 53 capoverso 1 LCA e statuisce l'obbligo dello stipulante di informare tutte le imprese di assicurazione interessate, se i medesimi danni (ad es. danni allo stesso edificio, veicolo o patrimonio o alle stesse suppellettili domestiche) sono assicurati contro il medesimo rischio (fuoco, acqua, furto ecc.) e per la medesima durata anche da altre imprese d'assicurazione e se la medesima persona ha diritto alla prestazione assicurativa nel caso in cui si verifichi l’evento; in altre parole l’obbligo di notificazione sussiste se è assicurato il medesimo interesse economico (per quel che concerne l'interesse economico cfr. art. 9 cpv. 1 AP-LCA). Esso presuppone che lo stipulante sia a conoscenza dell’esistenza di un'assicurazione cumulativa.

L'articolo 53 capoverso 1 LCA prevede un ulteriore presupposto: le somme assicurate insieme riunite eccedono il valore di assicurazione. Questo aspetto può tuttavia essere rilevante soltanto per l'assicurazione a valore intero, per la quale la somma assicurata deve corrispondere al valore totale di assicurazione, affinché il danno sia risarcito interamente.

Per contro, nell'assicurazione a primo rischio, il danno è risarcito sino a concorrenza della somma assicurata convenuta a prescindere da un eventuale valore di assicurazione. Dato che l'articolo 79 AP-LCA deve essere applicabile anche alle assicurazioni a primo rischio, si propone di prevedere una disposizione speciale per le assicurazioni a valore intero (art. 81 cpv. 1 AP-LCA).

Art. 80 Diritto di recesso

L'assicurazione cumulativa ha ripercussioni indipendenti dalla volontà dell'impresa di assicurazione sul contenuto del contratto (cfr. art. 81 AP-LCA). Pertanto l'impresa di assicurazione deve avere la possibilità di recedere dal contratto, altrimenti sarebbe legata a un contratto che non avrebbe concluso in tale forma se fosse stata a conoscenza del suo contenuto (premio minimo ecc.). L'articolo 80 capoverso 1 AP-LCA accorda pertanto a ogni impresa di assicurazione interessata un termine di recesso di due settimane dal momento in cui le è pervenuta l'informazione dello stipulante. Questa disposizione impone inoltre all'impresa di assicurazione che esercita il regresso di informare in merito le altre imprese.

Art. 81 Conseguenze in caso di mancato recesso

Il diritto vigente non disciplina le conseguenze giuridiche della doppia assicurazione per la somma assicurata e per il premio. Questa lacuna è colmata dall'articolo 81 AP-LCA che fa distinzione tra assicurazione a valore intero e assicurazione a primo rischio.

Capoverso 1

Nel caso dell'assicurazione a valore intero il valore di assicurazione (art 86 AP-LCA) e la somma assicurata (art. 38 AP-LCA) corrispondono alla conclusione del contratto. Se, a causa di un'assicurazione cumulativa, sono state convenute diverse somme assicurate il cui totale supera il valore di assicurazione, vi è violazione del suddetto