Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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liere. La perdita patrimoniale involontaria non costituisce soltanto un presupposto per l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la prestazione, ma può anche essere un criterio per il calcolo dell’entità della prestazione. L’assicurazione contro i danni poggia sul principio secondo cui la perdita subita è risarcita una sola volta. Il danneggiato deve pertanto farsi computare nella prestazione assicurativa tutte le prestazioni ricevute a titolo di compensazione del danno. Il cumulo delle pretese è quindi escluso (cfr. al riguardo art. 76 segg. AP-LCA). Per contro, il criterio del verificarsi del danno non è rilevante nel quadro dell‘assicurazione somme e l’impresa di assicurazione può cumulare la propria prestazione con altre eventuali pretese (art. 85 AP-LCA). L’assicurazione somme è diffusa soprattutto nelle assicurazioni sulla vita (assicurazioni rischio).
La delimitazione dell’assicurazione somme e dell’assicurazione contro i danni è di fondamentale importanza per la persona assicurata, poiché nell’ambito dell’assicurazione contro i danni eventuali pretese di risarcimento sono computate nella prestazione assicurativa, mentre nell’assicurazione somme si applica il principio del cumulo. L’attribuzione univoca all’assicurazione contro i danni o all’assicurazione somme è spesso difficile, come nel caso dell’assicurazione d’indennità giornaliera e dell’assicurazione di rendita, che pur essendo legate al verificarsi del danno, vanno qualificate assicurazioni somme, se le prestazioni assicurative sono calcolate in funzione di un’apposita scala. Inoltre, il contratto d’assicurazione può contenere elementi concernenti sia l’assicurazione somme sia l’assicurazione contro i danni. Combinazioni di questo tipo sono frequenti nell’assicurazione complementare alla LAINF, in cui si stabilisce il nesso con l’incapacità di guadagno e il calcolo in funzione di importi fissi. La mancanza di delimitazione tra assicurazione contro i danni e assicurazione somme crea incertezza giuridica, non solo per la difficoltà di calcolare la copertura assicurativa, ma anche per la necessità di tenere conto del cumulo o del computo già al momento della determinazione del premio, cosa che non viene quasi mai fatta nella prassi. Finora non si è riusciti a definire criteri efficaci per la delimitazione dell’assicurazione somme e dell’assicurazione contro i danni. La commissione di esperti è quindi del parere che neppure una definizione legale potrebbe creare la necessaria certezza giuridica. Per questo motivo, la questione della necessità di computare le prestazioni deve essere regolamentata contrattualmente dalle parti. L’informazione sul genere di prestazione, ovvero se questa attiene all’assicurazione contro i danni o all’assicurazione somme, è parte dell’obbligo di informare dell’impresa di assicurazione preliminare al contratto secondo l’articolo 12 AP-LCA.
2.2.11 Sezione 1: Assicurazione contro i danni
Art. 76 Computo e surrogazione Capoverso 1
Conformemente al principio che l'assicurazione contro i danni deve servire a compensare la perdita patrimoniale subita dall'assicurato, il capoverso 1 dell'articolo 76 AP-LCA stabilisce in maniera imperativa che le prestazioni provenienti da un'assicurazione contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni. Questo significa che all'assicurato danneggiato il danno è risarcito soltanto