Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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2.1.102 Sezione 2: Rilevamento tempestivo e collaborazione interistituzio-

nale

Art. 74 Rilevamento tempestivo Capoverso 1

Nel quadro della 5a revisione dell’AI, è stata introdotta nel diritto vigente la base legale (art. 39a LCA, entrato in vigore il 1° gennaio 2008) secondo cui le imprese di assicurazione possono comunicare dati per il rilevamento tempestivo anche senza il consenso degli assicurati. Questa competenza è attribuita alle imprese di assicurazione che sottostanno alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori e propongono un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un’assicurazione pensioni secondo l’articolo 3b capoverso 2 lettera f della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità. Lo scambio di dati è ammesso sempre che non vi si opponga un interesse privato preponderante.

Capoverso 2

In virtù dell’articolo 3b capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione sono comunicati in linea di principio per iscritto al competente ufficio AI. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro. L’avamprogetto concretizza questo principio al capoverso 2, secondo cui possono essere comunicati soltanto i dati necessari per il rilevamento tempestivo.

Capoverso 3

Analogamente all’articolo 3b capoverso 3 LAI, il principio di trasparenza esige che l’assicurato sia informato in merito alla comunicazione che sarà effettuata al competente ufficio AI.

Art. 75 Collaborazione interistituzionale

La collaborazione interistituzionale mira ad agevolare l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento. L’articolo 75 dell’avamprogetto regola – al pari dell’articolo 39b del diritto vigente – lo scambio di dati nell’ambito della collaborazione interistituzionale tra gli uffici AI, le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA e gli istituti della previdenza professionale sottoposte alla legge sul libero passaggio.

Capoverso 2

Fatti salvi gli interessi privati oggettivamente preponderanti, lo scambio dei dati è ammesso unicamente per i dati necessari all’accertamento dei provvedimenti di integrazione o al chiarimento delle pretese della persona interessata.