Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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2.2.2 Capitolo 2: Singoli rami assicurativi
2.2.21 Sezione 1: Assicurazione cose
Art. 86 Valore di assicurazione
Il valore di assicurazione indica il valore del bene assicurato al momento della conclusione del contratto. Il valore di assicurazione è una caratteristica dell'assicurazione cose. A differenza dei beni la cui distruzione, il cui danneggiamento o la cui estinzione comportano una perdita limitata e prevedibile in anticipo, il patrimonio è un bene astratto che può subire danni e oneri in modo illimitato e pertanto ad esso non si applica il concetto di valore di assicurazione. Il valore di assicurazione non è applicato neanche all'assicurazione delle persone poiché il valore della vita e dell'integrità fisica di una persona non è per sua natura definibile.
Il valore di assicurazione serve a stabilire la somma assicurata (art. 38 AP-LCA) che determina l'obbligo di prestazioni massime dell'impresa di assicurazione. Di regola la somma assicurata corrisponde al valore di assicurazione. Nell'assicurazione del valore totale il valore di assicurazione è importante poiché esso è determinante per stabilire l'esistenza di una sopravvalutazione (art. 88 cpv. 1 AP-LCA).
Il valore di assicurazione corrisponde presumibilmente al valore venale del bene. Pertanto contrariamente al diritto vigente (art. 49 LCA) l'articolo 86 AP-LCA stabilisce il metodo per determinare il valore di assicurazione. L'articolo 86 AP-LCA ha però natura dispositiva e consente alle parti di adottare tramite accordo un altro criterio, ad esempio il valore d'alienazione. La natura dispositiva della disposizione dovrebbe consentire di tenere conto degli sviluppi futuri e del fatto che valori di assicurazione diversi dal valore venale non possono essere esclusi a priori.
Diversamente da quanto stabilito nell'articolo 85 LCA, il valore di assicurazione stabilito tra le parti non è più ritenuto in assoluto il valore di risarcimento. Quest'ultimo è infatti stabilito in base all'articolo 87 capoverso 1 AP-LCA.
Art. 87 Valore di risarcimento Capoverso 1
Ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 AP-LCA al momento del verificarsi del sinistro l'impresa di assicurazione deve sostanzialmente il valore di risarcimento del bene assicurato. Pertanto il valore di risarcimento serve a stabilire l'entità della prestazione assicurativa e ai sensi dell'articolo 87 capoverso 1 AP-LCA si basa sul valore venale del bene assicurato al momento del verificarsi del sinistro. In tal modo si tiene adeguatamente conto dei cambiamenti di valore che si possono verificare tra il momento della conclusione del contratto e il sinistro. L'articolo 87 capoverso 1 AP-LCA adotta lo stesso principio dell'articolo 62 LCA e vi aggiunge il criterio per determinare il valore di risarcimento.
L'articolo 87 capoverso 1 AP-LCA ha valore dispositivo e consente quindi accordi derogatori delle parti: pertanto sarebbe ad esempio possibile stabilire come valore di risarcimento un determinato importo in franchi. L'eventuale aumento del prezzo del