Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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pio di causalità. Per cui non sembra necessario introdurre una regolamentazione dell'ambito di applicazione temporale.

Art. 90 Estensione Capoverso 1

Il diritto vigente non prevede disposizioni che vietano all'impresa di assicurazione della responsabilità civile di escludere il regresso dalla copertura assicurativa. In tal modo è possibile che un contratto d'assicurazione della responsabilità civile copra unicamente i diritti del danneggiato contro l'assicurato, ma non il regresso dei terzi obbligati alle prestazioni derivanti dal sinistro e legittimati al regresso nei confronti dell'assicurato. Ad esempio nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile aziendale di regola tutti i collaboratori e gli ausiliari godono della copertura assicurativa. È tuttavia possibile escludere il regresso nei confronti dei collaboratori che non occupano posizioni dirigenziali (art. 59 LCA). Poiché detta esclusione è applicata frequentemente, ne consegue che i collaboratori non coperti dall'articolo 59 LCA sono esposti al regresso del terzo che ha effettuato la prestazione. Vi sono altre situazioni comparabili. Se ad esempio un cane morde un postino assicurato presso la Suva e questa intende esercitare il regresso nei confronti del proprietario del cane, il danno rimane a carico del proprietario del cane se la sua impresa di assicurazione di responsabilità civile ha escluso la copertura relativa al regresso. Detta esclusione mina la sostanza dell'assicurazione di responsabilità civile. La proposta di revisione pertanto contiene una disposizione imperativa secondo cui l'assicurazione di responsabilità civile deve coprire oltre al diritto di risarcimento del danneggiato anche il diritto di regresso del terzo.

Non si è tuttavia adottata una disposizione che in caso di obbligo di regresso per un fatto avvenuto per negligenza grave limiti o escluda il diritto di riduzione dell'impresa di assicurazione (art. 42 cpv. 2 AP-LCA). Tali situazioni sono soprattutto ipotizzabili nel quadro del regresso dell'assicurazione sociale, in cui la persona che è sottoposta al diritto di regresso dell'articolo 75 capoverso 2 LPGA può essere chiamata a risponderne dall'assicuratore sociale unicamente se ha provocato l’evento assicurato almeno per negligenza grave. Se l'impresa di assicurazione privata riduce la propria prestazione per negligenza grave, l'assicurato obbligato al regresso deve rispondere personalmente di una parte del danno. Pertanto la situazione non sarebbe diversa se l'assicurato fosse leso direttamente nel suo diritto dal danneggiato. Non è possibile fornire argomenti che giustifichino un trattamento differenziato dei due casi e che prevedano per il regresso prestazioni assicurative maggiori che per i danni diretti. Pertanto anche nel caso del regresso non si dovrebbe rinunciare alla riduzione per negligenza grave dell'articolo 42 capoverso 2 AP-LCA. Inoltre la natura semimperativa dell'articolo 42 capoverso 2 AP-LCA consente l'assicurazione totale della negligenza grave sempre che ciò non appaia immorale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 disciplina i costi della tutela giurisdizionale nell'assicurazione di responsabilità civile. La proposta di revisione impone all'impresa di assicurazione i costi giudiziari ed extragiudiziari per la difesa dei diritti della responsabilità civile.