Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Si suppone tuttavia che le spese sostenute siano dettate dalle circostanze del singolo caso singolo oppure che siano state provocate dall'impresa di assicurazione. L'obbligo di assunzione dei costi è limitato alla somma assicurata, anche se l'obbligo dell'impresa di assicurazione di condurre il processo o altre misure simili viene meno se l'impresa di assicurazione non assume i costi che superano la somma assicurata.
Il capoverso 2 ha natura dispositiva ed è pertanto applicato unicamente se le parti non hanno disposto diversamente.
Art. 91 Diritto di credito diretto e diritto di accesso Capoverso 1
Ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 LCA il terzo danneggiato nell'assicurazione contro danni della responsabilità civile ha un diritto di pegno legale sulla prestazione assicurativa. Detta disposizione mira a tutelare il diritto al risarcimento del danno della persona danneggiata. Tuttavia attualmente la via dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno risulta poco pragmatica, pertanto ricalcando altre regole simili (ad es. art. 65 cpv. 1 LCStr) è stata inserita nel disegno la proposta della commissione di esperti di introdurre un diritto di credito diretto del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione contro la responsabilità civile. Questo deve essere una norma imperativa.
Invece nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile volontaria si deve evitare di applicare l'esclusione dell'eccezione (art. 65 cpv. 2 LCStr). L'esclusione dell'eccezione dalla legge federale sul contratto d’assicurazione o dal contratto d'assicurazione è opportuna unicamente se – come avviene regolarmente nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile – l'entità della copertura assicurativa è stabilita legislativamente. Se ciò non avviene – come nel caso dell'assicurazione facoltativa di responsabilità civile – l'esclusione dell'eccezione comporterebbe che le clausole contrattuali di eccezione rimarrebbero praticamente inefficaci.
Sembra pertanto giusto che unicamente la copertura di responsabilità civile, nella quale per ragioni sociali non si possono accettare riduzioni delle prestazioni ai danneggiati, sia obbligatoria e abbia una copertura di una determinata entità e un'esclusione generale dell'eccezione.
Ne consegue che nell'assicurazione volontaria di responsabilità civile si propone di non escludere l'eccezione.
Capoverso 2
Affinché il danneggiato possa anche far valere il diritto di credito diretto concesso dal capoverso 1, gli è garantito un diritto d'informazione sulla sua protezione in ambito di assicurazione della responsabilità civile nei confronti della persona civilmente responsabile. Detto diritto d'informazione dovrebbe essere obbligatorio; cfr. tuttavia anche il capoverso 3.
Capoverso 3
Una protezione particolare del danneggiato è prevista soprattutto per i danni alle persone e ai beni. Per questa ragione la proposta limita il diritto di credito diretto e il dirit-