Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Articolo 74 Rilevamento tempestivo

1 Sempre che non vi si opponga un interesse privato preponderante, all’ufficio AI competente possono essere comunicati i dati per il rilevamento tempestivo secondo l’articolo 3b della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).

2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione il consenso della persona interessata non è richiesto.

3 La persona interessata deve essere informata prima della comunicazione dei dati.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

CFPA e Aiuto Aids chiedono lo stralcio senza sostituzione del capoverso 2. L’ASIP respinge la collaborazione degli assicuratori al rilevamento tempestivo. Concordia chiede che il capoverso 3 sia stralciato senza essere sostituito. L’USC approva la regolamentazione.

Articolo 75 Collaborazione interistituzionale

1 Sempre che non vi si opponga un interesse privato preponderante, nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI6 possono essere comunicati dati:

a. agli uffici AI;

b. agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;

c. agli istituti della previdenza professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera c LAI.

2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari all’accertamento dei provvedimenti di integrazione idonei per la persona interessata o al chiarimento delle pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali. A tale condizione il consenso della persona interessata non è richiesto.

3 La persona interessata dev’essere informata in merito allo scambio di dati e al loro contenuto.

La SUVA esige una regolamentazione sulla comunicazione dei dati all’assicurazione sociale contro gli infortuni e all’assicurazione malattie conformemente alla LAMal. Secondo USAM e UPSA anche le casse malati e le assicurazioni contro gli infortuni devono essere autorizzate allo scambio di dati. CFPA e Aiuto Aids chiedono di ancorare il requisito dell’autorizzazione nel capoverso 3. L’ASIP respinge la partecipazione degli assicuratori alla collaborazione istituzionale con l’AI. L’USC approva la regolamentazione.