Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 73 Esame medico nell’assicurazione collettiva
1 Se il contratto collettivo con un datore di lavoro prevede che l’impresa di assicurazione può limitare sulla base di un esame medico le sue prestazioni nei confronti di un lavoratore assicurato e se tale caso si verifica, l’impresa di assicurazione ne dà comunicazione scritta al lavoratore. Al lavoratore va reso noto il diritto ai sensi del capoverso 2.
2 Il lavoratore ha il diritto, entro due settimane, di vietare all’impresa di assicurazione di rendere nota tale limitazione al datore di lavoro.
3 Se il lavoratore assicurato vieta di informare il datore di lavoro, in caso di impedimento del lavoratore assicurato per uno dei motivi di limitazione rilevato dall’impresa di assicurazione il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare lo stipendio conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni anche quando il contratto individuale o collettivo di lavoro preveda altrimenti.
USS, ASIP, SIC, PS, ASA, I Verdi, USC e Losanna respingono la regolamentazione. In alternativa la SIC chiede un’applicazione per analogia dell’articolo 70 LAMal. Secondo la Cifacc il capoverso 3 viola la protezione della personalità. USAM e UPSA chiedono lo stralcio del capoverso 3 e propongono eventualmente che l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio sia limitato al termine di attesa fissato nel contratto d’assicurazione (proposta sostenuta anche da GastroSuisse). Il Cantone BS constata che si è nuovamente rinunciato a introdurre un obbligo per l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
Travail.Suisse chiede che si rinunci in generale all’esame dello stato di salute
nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia. Il Cantone ZH esige un diritto di informazione migliore che imponga in particolare alle imprese di assicurazione di ragguagliare gli assicurati sulle conseguenze di cui al capoverso 3. Il datore di lavoro dovrebbe inoltre poter essere informato soltanto dell’esistenza di un motivo di esclusione, ma non dei motivi di salute.
L’USI respinge la regolamentazione o propone di aggiungere «… i motivi di tale limitazione......» nel capoverso 2. Concordia e GastroSuisse chiedono la creazione di una base legale che consenta all’impresa di assicurazione di informare lo stipulante del rifiuto del lavoratore o della sua ammissione con riserva (ma non dei motivi effettivi).
CFPA, Aiuto Aids, Integration Handicap approvano la regolamentazione, anche se Aiuto Aids deplora la conseguenza giuridica del capoverso 3.