Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 82 Ripartizione del danno
1 Se un danno è assicurato cumulativamente le imprese di assicurazione rispondono solidalmente del risarcimento del danno fino a concorrenza della somma assicurata che è stata pattuita con esse.
2 Esse ripartiscono il danno tra di loro come segue:
a. nel caso dell’assicurazione a valore intero: in proporzione alle somme assicurate;
b. nel caso dell’assicurazione a primo rischio: in parti uguali.
FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf domandano di stralciare il capoverso 2. L’ASA chiede che l’impostazione concreta della compensazione sia affidata alle imprese di assicurazione (cpv. 2). Il TCS chiede una ripartizione proporzionale anche per le assicurazioni a primo rischio e auspica la definizione a livello di legge delle espressioni «assicurazione a valore intero» e «assicurazione a primo rischio».
Articolo 83 Violazione dell’obbligo di notificazione
1 Se lo stipulante omette la notificazione ai sensi dell’articolo 79 nell’intento di procacciare un vantaggio illecito a sé stesso o ad altri, per tutte le imprese di assicurazione viene a decadere l’obbligo di fornire la prestazione per gli eventi assicurati già subentrati.
2 Le imprese di assicurazione possono recedere dal contratto entro quattro settimane dopo che hanno avuto conoscenza della violazione dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1; il recesso prende effetto non appena la sua comunicazione perviene allo stipulante. Ai contratti non receduti si applica per analogia l’articolo 81.
Secondo l’ASA il capoverso 1 deve essere inserito nell’articolo sugli abusi che essa auspica introdurre. Approva il capoverso 2, ma chiede di stralciare l’ultimo periodo.
Articolo 84 Eccezioni
Gli articoli 79–82 non si applicano:
a. alle assicurazioni a valore intero se l’insieme delle somme assicurate supera al massimo di un decimo il valore di assicurazione;
b. alle assicurazioni a primo rischio che coprono rischi diversi se l’assicurazione cumulativa si limita a una copertura che in tutti i pertinenti contratti ha unicamente un’importanza subordinata.
L’ASA domanda lo stralcio dell’articolo. Il Cantone BS si chiede se non si debba apportare la seguente modifica: «gli articoli 79–83 non si applicano».