Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 79 Obbligo di notificazione
Se il medesimo interesse economico viene assicurato da più imprese contro il medesimo rischio e i medesimi danni per la medesima durata, lo stipulante è tenuto a informare senza indugio l’impresa di assicurazione e a indicare tutti i pertinenti contratti non appena ha conoscenza dell’assicurazione cumulativa.
L’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA approva in linea di principio le disposizioni di cui agli articoli 79 seguenti AP-LCA, anche se ritiene che generino conflitti. Essa propone di imporre lo stesso obbligo anche agli assicuratori (agenti). Fa inoltre notare che mancano indicazioni sulle conseguenze in caso di non avvenuta notificazione e che il significato dell’espressione «il medesimo interesse economico contro il medesimo rischio» non è chiaro.
Articolo 80 Diritto di recesso
1 Ogni impresa di assicurazione può recedere dal contratto entro due settimane dopo che le è pervenuta l’informazione relativa all’assicurazione cumulativa.
2 Se fa uso di questo diritto l’impresa di assicurazione ne deve informare le altre imprese di assicurazione.
3 Il recesso è efficace quattro settimane dopo che la comunicazione del recesso è pervenuta allo stipulante.
Secondo Lloyd’s e RMS il termine di cui al capoverso 1 deve essere esteso a quattro settimane.
Articolo 81 Conseguenze in caso di contratti non receduti
1 In caso di mancato recesso da più contratti, i premi e le somme assicurate delle assicurazioni a valore intero sono ridotti proporzionalmente, a contare dalla ricezione della comunicazione del recesso, in maniera tale che il totale delle somme assicurate corrisponda al valore di assicurazione.
2 Se nel caso dei contratti non receduti si tratta di assicurazioni a primo rischio, lo stipulante può richiedere la riduzione del totale delle somme assicurate alla somma di assicurazione massima stabilita da un contratto non receduto.
3 Sulle assicurazioni a primo rischio con somma assicurata ridotta è dovuto il premio conforme alla tariffa.
ASA e USC chiedono che non sia effettuato un adeguamento proporzionale di tutti i contratti, ma che sia adeguata la somma assicurata nel contratto più recente. Per Concordia il significato di questa regolamentazione relativamente all’assicurazione complementare
all’assicurazione sociale malattie non è chiaro.