Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

4.1.11. Titolo 2 / Capitolo 1 (art. 76–85) Articolo 76 Computo e surrogazione

1 Le prestazioni provenienti da un’assicurazione contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni.

2 L’impresa di assicurazione subentra nei diritti dell’assicurato nella misura e all’atto della sua prestazione per le rubriche similari di danno da essa coperte.

I Cantoni BE, SG, SO e ZH, SDRCA, IRV e Concordia approvano la regolamentazione. Secondo l’IRV, la regolamentazione del capoverso 2 potrebbe causare problemi in materia di prescrizione. Per l’ASA questa disposizione dovrebbe essere dichiarata applicabile unicamente ai casi di assicurazione in cui l’evento si è verificato dopo l’entrata in vigore della legge.

Considerate le differenze tra i diritti di surrogazione delle assicurazioni sociali e le pretese di regresso delle assicurazioni di responsabilità civile, la SUVA chiede di esaminare attentamente il tenore di questo articolo. L’UP domanda di riprendere l’articolo 28 P-LCA.

Articolo 77 Privilegio di quota e ripartizione in quote

1 I diritti degli assicurati passano all’impresa di assicurazione soltanto nella misura in cui le sue prestazioni, sommate al risarcimento dovuto da un terzo per il medesimo periodo, superano il danno corrispondente (privilegio di quota).

2 Se l’impresa di assicurazione ha ridotto le sue prestazioni perché l’evento è stato provocato da una grave negligenza ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2, i diritti dell’assicurato passano all’impresa di assicurazione nella misura in cui la prestazione non ridotta, sommata al risarcimento dovuto da un terzo per il medesimo periodo, supererebbe il danno corrispondente (ripartizione in quote).

Secondo la SUVA la disposizione non è applicabile all’assicurazione di responsabilità civile. RMS chiede di stralciare il capoverso 2.

Articolo 78 Condizione del regresso

1 L’impresa di assicurazione può esercitare i diritti di regresso soltanto nella misura in cui il danneggiato non ne subisca un pregiudizio.

2 I diritti di regresso possono essere limitati o esclusi se ciò è giustificato da particolari circostanze, segnatamente strette relazioni tra la persona civilmente responsabile e il danneggiato.

Secondo UP e ASA bisogna prendere in considerazione le regolamentazioni dell’articolo 75 LPGA. I Cantoni BE, SO, GL e SG come pure IRV e Concordia accolgono favorevolmente la regolamentazione; tuttavia i Cantoni BE, SO e GL nonché IRV chiedono che il capoverso 2 rimanga limitato alle relazioni personali strette. Per FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e fk bisogna chiarire cosa si intende con l’espressione «strette relazioni». Per la SUVA il significato del capoverso 2 non è chiaro.