Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 71 Rappresentanza e responsabilità
1 L’agente assicurativo è considerato autorizzato a concludere contratti in nome dello stipulante e a compiere tutti gli atti giuridici che comporta solitamente il genere della sua attività.
2 L’articolo 69 capoverso 3 si applica per analogia.
ASA e Groupe Mutuel vogliono mantenere la distinzione attuale tra agenti che intervengono nell’intermediazione e agenti che intervengono nella conclusione. Altenburger LTD legal + tax chiede l’abrogazione della legittimazione degli agenti assicurativi a concludere contratti. Per l’ASG vi è uno squilibrio tra gli obblighi degli agenti e quelli degli intermediari. Visana e USC chiedono che l’agente sia abilitato a concludere contratti solo se ha espressamente ricevuto l’autorizzazione. Lloyd’s esprime dei dubbi sui vantaggi che i clienti trarranno dal fatto che non ci saranno più agenti che intervengono nell’intermediazione.
4.1.10. Titolo 1 / Capitolo 10 (art. 72–75)
La Federazione Svizzera degli Avvocati è dell’avviso che per l’elaborazione dei dati da parte delle imprese di assicurazione la protezione della LPD non sia sufficiente, ragion per cui propone diverse modifiche e aggiunte alla nuova LCA. Concordia suggerisce di riesaminare la classificazione sistematica della presente disposizione. Secondo la KPT si deve stabilire chiaramente se prevedere l’imputazione delle conoscenze e, in caso di risposta affermativa, in che forma (art. 62 P-LCA). Per la CFPA è importante che le regolamentazioni degli articoli 72 seguenti AP-LCA siano applicate anche all’ambito più esteso della previdenza professionale.
Articolo 72 Dati personali degni di particolare protezione
1 Nel caso delle assicurazioni collettive di persone l’impresa di assicurazione non può accordare allo stipulante il diritto di prendere visione dei dati personali degni di particolare protezione degli assicurati. È fatto salvo l’articolo 73.
2 L’impresa di assicurazione fornisce direttamente agli assicurati i documenti contenenti dati degni di particolare protezione o per il cui tramite sono rilevati siffatti dati.
3 Gli assicurati non possono essere tenuti o sollecitati:
a. a far pervenire siffatti documenti all’impresa di assicurazione per il tramite dello stipulante; oppure
b. a farli elaborare in presenza dello stipulante o del suo rappresentante.
L’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA, CFPA, Integration Handicap e Aiuto Aids approvano la nuova regolamentazione. Pro Mente Sana chiede di introdurre sanzioni di carattere penale in caso di violazione del capoverso 3. Per Concordia il capoverso 1 è formulato in modo troppo assoluto e il capoverso 3 deve autorizzare il disbrigo facoltativo del sinistro tramite il datore di lavoro. ASA e USC esigono lo stralcio dell’articolo.