Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 115 Obbligo di informare nelle assicurazioni collettive
1 Nelle assicurazioni collettive nel settore dell’assicurazione sulla vita, lo stipulante è tenuto a informare l’assicurato sul contenuto essenziale del contratto, sulle sue modifiche ed estinzione.
2 L’impresa di assicurazione richiama per scritto lo stipulante su quest’obbligo e mette a sua disposizione, in forma appropriata, le informazioni necessarie.
Il PLR.I Liberali respinge la regolamentazione. Per il Cantone VD e Losanna la regolamentazione è delicata nell’ottica della protezione dei dati. Inoltre, secondo il Cantone VD occorre chiarire il suo rapporto con l’articolo 73 AP-LCA. ASA e USC chiedono di sostituire il capoverso 1 con la regolamentazione dell’articolo 3 capoverso 3 LCA.
Articolo 116 Effettivi chiusi
1 Se di principio l’impresa di assicurazione non aggiunge più contratti individuali all’effettivo di assicurati (effettivo chiuso), gli stipulanti appartenenti a questo effettivo hanno il diritto di concludere, al posto del contratto esistente, un contratto possibilmente equivalente in un effettivo aperto dell’impresa di assicurazione o di un’impresa di assicurazione appartenente al medesimo gruppo, purché l’impresa di assicurazione o l’impresa appartenente al gruppo abbia un corrispondente effettivo aperto.
2 L’impresa di assicurazione deve informare senza indugio gli stipulanti interessati in merito a questo diritto e alle coperture assicurative che presenta l’effettivo aperto.
3 In caso di passaggio dal vecchio al nuovo contratto sono determinanti, ai fini della classificazione relativa ai premi, l’età e lo stato di salute dello stipulante alla conclusione del contratto esistente.
I Cantoni BS e ZH accolgono favorevolmente la regolamentazione. La KPT l’approva in linea di principio, ma chiede di precisare che l’effettivo è chiuso soltanto quando l’assicuratore non vi aggiunge attivamente nuovi stipulanti. Concordia propone di sostituire il capoverso 1 con l’articolo 156 capoverso 1 OS. Inoltre, nel capoverso 2 si dovrebbe stabilire chiaramente il momento in cui sorge l’obbligo di informare. Secondo Assura questo articolo può essere problematico nel caso in cui un assicuratore decida di non vendere più i corrispondenti prodotti assicurativi. ASA, Groupe Mutuel e USAM chiedono lo stralcio senza sostituzione dell’articolo; l’ASA domanda anche lo stralcio dell’articolo 156 OS.
Articolo 117 Cause concorrenti
1 Se è stato convenuto che il diritto alle prestazioni decade o è ridotto se determinate cause hanno concorso al danno alla salute o alle sue conseguenze, l’impresa di assicurazione deve fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di decadenza o di riduzione del diritto.
2 L’assicurato deve collaborare all’accertamento dei fatti.