Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Concordia esige lo stralcio del capoverso 1. Essa chiede altresì di stabilire le conseguenze giuridiche in caso di violazione dell’obbligo di collaborazione di cui al capoverso 2. Secondo l’UP l’obbligo di collaborazione deve essere ragionevole e adeguato per l’assicurato.

Articolo 118 Rapporto con l’assicurazione sociale malattie

1 Agli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione si applicano per analogia gli articoli 71 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal).

2 Nel caso dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie si applica per analogia l’articolo 69 LAMal anche se essa viene conclusa da un’impresa legata all’impresa di assicurazione contro le malattie. In questo caso essa è considerata assicurazione contro i danni.

Concordia, USC, USAM, ASA, santésuisse, Visana e Groupe Mutuel domandano di stralciare il capoverso 2. ASA e Groupe Mutuel propongono che nel capoverso 1 siano citati gli articoli 71 capoverso 1 e 73 LAMal. Visana chiede di riprendere il capoverso 1 in un articolo separato dal titolo «diritto di passaggio». Secondo la KPT le espressioni «assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie» e «impresa legata all’impresa di assicurazione contro le malattie» devono essere spiegate. Integration Handicap domanda di estendere il campo di applicazione del capoverso 1 a tutte le persone che escono da un contratto collettivo. Il Cantone ZH suggerisce di definire l’espressione «assicurazione complementare

all’assicurazione sociale malattie».

Articolo 119 Obbligo di informare nelle assicurazioni collettive aziendali

1 Nei contratti collettivi aziendali lo stipulante è tenuto a informare l’assicurato sul contenuto essenziale del contratto, sulle sue modifiche ed estinzione, come pure in merito a un eventuale diritto di passaggio a un’assicurazione individuale.

2 L’impresa di assicurazione richiama per scritto l’attenzione dello stipulante su quest’obbligo e mette a sua disposizione, in forma appropriata, le informazioni necessarie.

UP, l’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA, USS, Travail.Suisse, Procap e SIC esigono un’informazione diretta degli stipulanti da parte dell’assicuratore. Per il Cantone VD la regolamentazione è delicata nell’ottica della protezione dei dati. Andrebbe inoltre chiarito il suo rapporto con l’articolo 73 AP-LCA. Pro Mente Sana, CFPA, Aiuto Aids, Integration Handicap chiedono che agli stipulanti sia consegnata una copia delle condizioni generali di assicurazione. Secondo Pro Mente Sana si dovrebbe riprendere il tenore dell’articolo 71 capoverso 2 LAMal al posto del capoverso 2. CFPA e Aiuto Aids deplorano il fatto che il capoverso 2 sia più generico rispetto all’articolo 3 LCA in vigore. Procap chiede di riprendere

nell’avamprogetto l’articolo 3 capoverso 3 LCA. L’ASA ritiene che sia necessario precisare l’espressione «contratti collettivi aziendali».