Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Secondo il Cantone BE, SDRCA e Aiuto Aids i contratti tra le imprese di assicurazione sulla vita e gli istituti collettivi di previdenza ai sensi della LPP devono essere esclusi dal campo d’applicazione della LCA. ASA, Concordia, Visana e SDRCA propongono di sostituire il termine «contratto» con «contratto d’assicurazione». Concordia chiede che il termine di vigilanza sia precisato. Il campo d’applicazione dovrebbe valere per coloro che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. Secondo la SDRCA bisognerebbe introdurre una riserva per le regolamentazioni speciali (LAINF, LPP e LAMal).

Anche i contratti tra gli intermediari assicurativi e gli stipulanti dovrebbero rientrare nel campo d’applicazione della LCA (SDRCA). L’ASA sarebbe favorevole a far verificare nel quadro della presente revisione se il campo d’applicazione della nuova LCA poggia ancora sul criterio della sorveglianza secondo l’articolo 101 capoverso 1 numero 2 LCA o, meglio, sull’esistenza di un contratto d’assicurazione.

Articolo 2 Diritto imperativo

1 Le disposizioni ai sensi dell’allegato 1 numero 1 non possono essere modificate né a detrimento dell'assicurato, né a detrimento dell’impresa di assicurazione (diritto imperativo).

2 Le disposizioni ai sensi dell’allegato 1 numero 2 non possono essere modificate a detrimento dell'assicurato (diritto semimperativo).

3 Le disposizioni imperative e semimperative sono considerate dispositive per l’assicurazione dei grandi rischi ai sensi dell’articolo 124 capoverso 6.

Assura, UDC, USAM, KPT, Lloyd’s e UPSA esigono una riduzione delle norme imperative e semimperative al fine di evitare una limitazione eccessiva della libertà contrattuale. Il Centre Patronal chiede lo stralcio dell’articolo e dell’allegato 1. L’ASA accoglie positivamente la decisione di non riprendere l’articolo 111 capoverso 2 P-LCA e di sottoporre, come finora, i contratti d’assicurazione collettiva sulla vita alla LCA. Le norme imperative e semimperative per questo settore assicurativo dovrebbero avere mera natura dispositiva (analogamente ai grandi rischi). Per evitare problemi di delimitazione tra le disposizioni dell’ordinanza concernenti le assicurazioni individuali sulla vita e le prescrizioni legali della LCA, bisognerebbe inserire nella revisione della LCA una disposizione corrispondente all’articolo 99 LCA. Inoltre nel capoverso 2 dovrebbe figurare, oltre alla persona assicurata, lo stipulante. Secondo la formulazione proposta dall’ASA, il capoverso 1 dovrebbe stabilire che le disposizioni non possono essere modificate senza la menzione della persona assicurata o dell’impresa di assicurazione. Infine, occorrerebbe verificare in dettaglio la regolamentazione d’eccezione del capoverso 3.

La SDRCA propone che nel messaggio vengano spiegati con precisione i motivi per cui una norma ha natura imperativa o semimperativa. Queste norme dovrebbero essere contrassegnate lateralmente da un doppio o semplice trattino. RMS chiede la soppressione del capoverso 3.

Il prof. Stöckli accoglie favorevolmente il fatto che la protezione è applicata non solo ai contratti conclusi con i consumatori bensì anche ai contratti stipulati con le imprese. Per contro, ritiene discutibile la relazione stabilita con la persona assicurata, poiché ciò potrebbe ridurre il livello di protezione dello stipulante. Secondo la SUVA le disposizioni elencate nell’allegato 1 numero 1 devono in ogni caso essere considerate di diritto imperativo. Lo stesso vale per analogia per l’allegato 1 numero 2. FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori,