Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Esso ritiene inoltre necessario stabilire che la protezione assicurativa inizia a decorrere dall’accettazione della proposta da parte dello stipulante. FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf chiedono che la formulazione dei capoversi 2 e 3 sia resa conforme a quella delle norme semimperative. Secondo il rapporto esplicativo, il capoverso 3 sarebbe già formulato in modo semimperativo. Anche il TCS propone per il capoverso 2 la formulazione delle norme semimperative e nel contempo l’estensione del campo d’applicazione.

Articolo 6 Proposte speciali

Si ritiene accettata la proposta dello stipulante di prorogare o di modificare un contratto esistente o di rimettere in vigore un contratto sospeso se l’impresa di assicurazione non si è espressa in merito durante un periodo di tre settimane.

ASA e UDC chiedono che questo articolo sia soppresso. Anche la KPT chiede la soppressione dell’articolo, o perlomeno che non si vada oltre l’attuale articolo 2. Losanna ritiene il titolo «Proposte speciali» poco chiaro.

Articolo 7 Diritto di revoca

1 Lo stipulante può revocare mediante dichiarazione scritta la proposta di conclusione, di modifica o di proroga del contratto o la sua approvazione. Questa disposizione non si applica ai patti di durata inferiore a un mese.

2 Il diritto di revoca si estingue due settimane dopo la conclusione, la proroga o la modifica del contratto o di un altro patto.

3 Il termine è rispettato se la dichiarazione è pervenuta all’impresa di assicurazione oppure è stata consegnata alla Posta svizzera l’ultimo giorno.

4 Il diritto di revoca è escluso in caso di assicurazioni collettive di persone come pure di garanzie di copertura provvisoria.

Centre Patronal, UDC, PLR.I Liberali, PPD, economiesuisse, USAM, KPT, Assura e UPSA propongono la soppressione senza sostituzione del diritto di revoca. Il Cantone ZH ritiene che non sia necessario applicare un diritto di revoca generale, ma che sia comunque sensato per i contratti a lungo termine, e che varrebbe la pena esaminare l’adeguamento alla direttiva dell’UE concernente le assicurazioni sulla vita. L’introduzione di un diritto di revoca per il Cantone VD non si giustifica alla luce dell’obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione preliminare al contratto. Finché si mantiene il diritto di revoca, non occorrerebbe andare oltre la regolamentazione dell’UE né rispettare un termine così lungo. Esso dubita inoltre che un fax soddisfi le esigenze della forma scritta (vedi rapporto esplicativo).

Anche il TCS chiede la soppressione di questo articolo. Se si mantiene il diritto di revoca,

questo dovrebbe essere limitato al settore dell’assicurazione sulla vita. L’ASA è parimenti a favore della soppressione del diritto di revoca, ma approverebbe l’applicazione di un diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio (abrogazione dell’art. 40a cpv. 2 CO).

Altenburger LTD legal + tax auspica la soppressione dell’articolo 7 AP-LCA e chiede eventualmente di ridurre a 7 giorni il termine a partire dalla presentazione della proposta nonché di limitare tale diritto al settore dell’assicurazione sulla vita e all’utilizzo privato.