Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 7 pagine
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Ad eccezione di pericoli naturali che giungono senza preavviso come forti temporali o piene improvvise, le autorità competenti ricevono l'allerta ufficiale e le notifiche ufficiali prima che giungano a conoscenza dei media e della popolazione. Si permette così agli organi d'intervento di effettuare la necessaria valutazione della situazione prima di essere sollecitati dalle domande dei media e della popolazione.
Dal punto di vista del contenuto l'allerta ufficiale destinata alle autorità è identica a quella trasmessa alla popolazione.
Capoversi 3 e 4, prima frase: esprimono esplicitamente l'attuale stato di cose.
Capoverso 5: corrisponde al secondo enunciato dell'attuale articolo 3.
Articolo 5 Disposizioni relative all’allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento
Capoverso 1: complemento inteso a specificare che le istruzioni di comportamento
sono vincolanti.
Articolo 6 Incarichi relativi all’allarme e alla diffusione di istruzioni di com-
portamento
Capoverso 2 lettera b: dato che l'appendice viene soppressa, la definizione del termine «incidente con decorso rapido» è stata integrata nel testo dell'ordinanza.
Articolo 8 Revoca dell’allarme e delle istruzioni di comportamento
L'articolo 8 disciplina ora che anche gli allarmi devono essere revocati.
Articolo 8a Obblighi di diffusione
Già oggi le emittenti radiotelevisive e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a diffondere all'attenzione della popolazione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni di comportamento (art. 9 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione [ORTV], RS 784.401). D'ora in poi, attraverso i media dovranno essere portate a conoscenza della popolazione anche l'allerta ufficiale e le notifiche ufficiali di terremoto della Confederazione. L'articolo 9 ORTV deve essere modificato di conseguenza (vedasi le seguenti spiegazioni).
Il nuovo articolo 8a, nonostante il carattere dichiaratorio, contribuisce a completare il discorso, dato che gli obblighi di diffusione sono parte integrante dell'allarme.
Titolo antecedente l'articolo 9
Per maggiore chiarezza viene introdotta una sezione supplementare.
Articolo 9 Pericoli naturali
Capoverso 1: questo capoverso sostituisce i capoversi 1 e 2 dell'attuale articolo 9 e cita ora anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Servizio sismologico svizzero (SSS). La novità consiste inoltre nel fatto che l'allerta non è più destinata solo alle autorità, ma anche alla popolazione.
Gli organi specialistici della Confederazione responsabili dell'allerta ufficiale e delle notifiche ufficiali di terremoto sono elencati in modo esaustivo con il rispettivo settore di competenza. Si distingue tra allerta in caso di possibili pericoli naturali come tem-
4/7 Ident-Nr./Vers. 10011651652/01 Aktenzeichen 713-94