Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 7 pagine
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tempeste e alluvioni, ma anche valanghe, frane e caduta di massi, il Consiglio federale ha chiesto di approvare la mozione.
La protezione della popolazione dai pericoli naturali avviene in forma collettiva attraverso gli organi della protezione della popolazione a livello federale, cantonale e comunale, ma è altrettanto importante che la popolazione stessa adotti un comportamento adeguato al pericolo.
Per permettere alla popolazione di adottare misure individuali di protezione contro i pericoli naturali ravvisabili e per ridurre il rischio di comportamenti errati e quindi dei danni a persone e cose, è necessario diffondere comunicati sui pericoli consistenti e facilmente comprensibili
• sotto forma di allerta ufficiale e avvisi ufficiali degli organi specialistici competenti
della Confederazione riconoscibili come tali (Official Voice),
• con lo stesso contenuto dell'allerta trasmessa agli organi d'intervento federali,
cantonali e comunali (Single Voice) e
• diffusi in modo rapido e completo attraverso tutti i media idonei.
L'imposizione della "Single Official Voice" richiede una modifica delle basi legali a livello di ordinanza. È pertanto necessario adattare sia l'Ordinanza concernente il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (Ordinanza sull'allarme, [OAll], RS 520.12), sia l'ORTV (vedasi spiegazioni al punto 2).
Con decisione del 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), le basi legali necessarie per l'imposizione della "Single Official Voice" in caso di pericoli naturali e di sottoporle al Consiglio federale.
Dato che a questo scopo è necessario modificare in primo luogo l'OAll (vedasi spiegazioni al punto 2), il DDPS, d'intesa con il DFI e il DATEC, ha assunto la direzione della procedura di consultazione.
2. Adattamento delle basi legali
2.1. Ordinanza sull’allarme (OAll)
Per garantire che in caso di pericolo giunga al pubblico una sola voce ufficiale, è necessario in primo luogo indicare nell'OAll tutti gli organi specialistici competenti a livello federale in caso di pericoli naturali. Inoltre, gli organi specialistici della Confederazione che finora erano responsabili unicamente dell'allerta ufficiale alle autorità, d'ora in avanti saranno responsabili anche dell'allerta ufficiale alla popolazione in caso di pericoli naturali e delle notifiche ufficiali di terremoto.
Le modifiche all'OAll permettono di determinare in modo chiaro le responsabilità e le competenze nel campo dei pericoli naturali (maltempo, piene, movimenti di masse geologiche, valanghe, incendi boschivi e terremoto) a livello federale (finora solo maltempo e valanghe) e creano i presupposti affinché la popolazione sia informata per tempo e in modo coerente dalle autorità in merito a eventi naturali pericolosi imminenti o già verificatisi.
2.2. Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Per garantire l'allerta alla popolazione in caso di pericoli naturali, l'articolo 9 ORTV deve elencare anche gli organi specialistici della Confederazione che possono ordi-
2/7 Ident-Nr./Vers. 10011651652/01 Aktenzeichen 713-94