Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 7 pagine
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peste, piene, movimenti di masse geologiche, incendi boschivi e valanghe, e allerta in caso di terremoti (repliche).
Quando il livello d'allerta è raggiunto (vedasi spiegazioni all'articolo 9a), l'organo specialistico competente emana un'allerta all'attenzione delle autorità. Se ritenuto necessario, l'allerta è successivamente trasmessa anche alla popolazione (art. 3 cpv. 2).
Capoverso 2: gli organi specialistici della Confederazione lavorano in stretta collaborazione per garantire che la "Single Official Voice" sia applicata a livello federale. In caso di eventi che competono a più organi federali (per es. precipitazioni abbondanti accompagnate da piene), questi devono definire in ogni singolo caso e di comune accordo quale organo emana la preallerta, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento ufficiali. Nella preallerta, nell'allerta e nelle raccomandazioni di comportamento ufficiali sono però indicati tutti gli organi interessati.
Capoverso 3: l'indicazione unitaria di allerta ufficiale della Confederazione è di grande importanza sia per la popolazione, sia per i media. Il contrassegno identifica in modo inequivocabile la provenienza federale dell'allerta. Le competenze dei cantoni non ne sono toccate.
Altri organi, anche privati, che offrono previsioni del tempo e dei deflussi o informazioni relative a eventi naturali pericolosi non sono limitati nella loro attività commerciale. Tuttavia non possono rivendicare per sé il contrassegno di allerta ufficiale.
I media e la popolazione potranno così distinguere chiaramente tra allerta ufficiale e notifica ufficiale di terremoto emanata dalla Confederazione e altri avvisi di pericolo. L'allerta ufficiale offre la garanzia di coincidere con quella emanata all'attenzione della Protezione della popolazione.
Capoversi 5 e 6: in questi due capoversi è disciplinata la collaborazione tra Confederazione, responsabile dell'allerta (art. 1 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla meteorologia e la climatologia [LMet, RS 429.1], art. 9 OAll), e dei Cantoni, nella cui sfera di competenza rientrano le misure di protezione della popolazione, (vedasi art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC], RS 520.1).
Articolo 9a Livelli di allerta
Capoverso 1: l'intensità e quindi il grado di pericolosità degli eventi naturali incombenti o verificatisi è indicata secondo una scala unitaria con cinque livelli. Questa suddivisione permette alle autorità e alla popolazione di stimare correttamente la pericolosità di un evento naturale incombente. Inoltre la scala permette di determinare quando un'allerta ufficiale sottostà all'obbligo di diffusione. La scala si attiene, dove esistono, ai gradi di pericolo fissati a livello internazionale (valanghe, maltempo).
Capoverso 2: i criteri per determinare il raggiungimento di un livello d'allerta devono essere fissati in primo luogo in base all'intensità degli eventi naturali. È però possibile tenere conto anche di altri criteri, come ad esempio la quantità di pioggia già caduta prima del maltempo. Di regola i criteri per il raggiungimento di un livello d'allerta non devono invece fondarsi sui potenziali danni dell'evento naturale, dato che questi dipendono essenzialmente da caratteristiche locali come condizioni topografiche, aree edificate o genere di oggetti coinvolti, di modo che lo stesso di tipo di evento può avere conseguenze diverse in luoghi diversi.
Articolo 9b Notifiche di terremoto
Capoverso 1: le notifiche di terremoto sono trasmesse unicamente a sisma già avvenuto, motivo per cui è stato previsto un articolo a sé. La responsabilità di emettere le notifiche di terremoto e l'allerta in caso di repliche è del SSS.
5/7 Ident-Nr./Vers. 10011651652/01 Aktenzeichen 713-94