Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
nare la diffusione dell'allerta in caso di pericoli naturali e le notifiche di terremoto. Le emittenti radiotelevisive sono così obbligate a diffondere tali comunicati.
Le modifiche apportate all'ORTV sono tese alla protezione individuale dalle conseguenze dei pericoli naturali. Grazie all'allerta ufficiale e alle raccomandazioni di comportamento generali, la popolazione riceve le informazioni necessarie per evitare situazioni pericolose e adottare per tempo e di propria iniziativa semplici misure di protezione.
3. Spiegazioni delle singole disposizioni
Gli articoli della bozza dell'Ordinanza sono spiegati solo nella misura necessaria alla comprensione.
3.1. Ordinanza sull’allarme (OAll)
Articolo 1 Scopo
Capoverso 1
• Lettera a: le istruzioni di comportamento accompagnano l'allarme, le raccoman-
dazioni di comportamento l'allerta; per questo l'ordine di elencazione dei due termini è stato invertito.
• Lettera b: per completezza è stato aggiunto anche il settore dell'allerta.
Articolo 2 Definizioni
Ad eccezione della definizione di due termini («incidente con decorso rapido» e «zona contigua»), queste non fanno che ripetere o trascrivere con altre parole le norme dell'ordinanza; per questo l'appendice è stata soppressa. Le definizioni di «incidente con decorso rapido» e «zona contigua» sono state integrate direttamente nei rispettivi articoli (art. 6 e 13).
Titolo antecedente l'articolo 3
Il titolo della sezione due è adattato al contenuto e rinominato in «Disposizioni generali».
Articolo 3 Preallerta, allerta e revoca dell'allerta
Capoverso 1: dal punto di vista del contenuto, è molto simile al primo enunciato dell'attuale articolo 3. È stata però aggiunta la preallerta, destinata unicamente alle autorità e non alla popolazione. La preallerta è emessa in caso di possibile, l'allerta in caso di probabile pericolo.
D'ora in poi l'allerta potrà contenere anche informazioni sulle possibili conseguenze di un evento. Queste informazioni supplementari permettono alle autorità di effettuare una valutazione fondata della situazione e di adottare misure di protezione adeguate.
Capoverso 2: d'ora in avanti un potenziale pericolo sarà portato a conoscenza, tramite allerta, non solo delle autorità, ma anche della popolazione, in particolare in caso di pericoli naturali. Finora l'allerta poteva contenere raccomandazioni generali di comportamento; come già accennato sopra, d'ora in poi potrà recare anche informazioni sulle possibili conseguenze. Queste informazioni supplementari permettono alla popolazione di evitare situazioni pericolose e adottare per tempo e di propria iniziativa semplici misure di protezione.
3/7 Ident-Nr./Vers. 10011651652/01 Aktenzeichen 713-94