Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 7 pagine

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Capoverso 2: anche le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche ufficiali di terremoto della Confederazione e poter essere accompagnate da raccomandazioni di comportamento (non vincolanti).

Articolo 10

Capoverso 2 lettera a: il 1° gennaio 2009 la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sarà integrata nell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Articolo 11 Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione

Capoverso 2 lettera c: secondo l'articolo 17 capoverso 2 dell'Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA, RS 721.102), in caso d'emergenza il titolare dell'impianto deve tra l'altro informare immediatamente l'autorità di vigilanza, ossia l'Ufficio federale dell'Energia (UFE); per questo è ora citato anche l'UFE.

Titolo antecedente l'articolo 12

Per maggiore chiarezza viene introdotta una sezione supplementare.

Articolo 13 Segnale d’allarme «Allarme acqua»

Capoversi 1 e 2: l'attuale articolo viene completato con la disposizione che prevede la possibilità di attivare subito l'allarme acqua in caso di minaccia imminente, vale a dire prima di attivare il segnale d'allarme «Allarme generale». Questa procedura è prevista per eventi repentini come terremoti, atti di sabotaggio o frane, ossia per i casi in cui un'improvvisa incapacità di ritenzione dell'impianto d'accumulazione con conseguente deflusso incontrollato non può più essere evitata o si è già verificata. In questi casi ogni minuto è prezioso per evacuare in tempo gli abitanti della zona minacciata dall'onda di piena. Quando non è preceduto dal segnale «Allarme generale», l'«Allarme acqua» è ripetuto una seconda volta per fugare ogni dubbio su un eventuale falso allarme.

Per consentire ai Cantoni e agli esercenti degli impianti d'accumulazione di adattare le loro documentazioni, le modifiche di cui all'articolo 13 entrano in vigore solo a decorrere dal 1° luglio 2010.

Inoltre, dato che l'appendice viene soppressa, il termine «zona contigua» è spiegato direttamente nel testo dell'ordinanza.

Titolo antecedente l'articolo 15

La numerazione deve essere adattata.

Articolo 15 Confederazione

Capoverso 1: questa modifica concerne solo il testo francese, dove erroneamente è elencato anche il DFI.

Articolo 18 Esercenti di impianti nucleari

Capoverso 2: il 1° gennaio 2009 la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sarà integrata nell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

6/7 Ident-Nr./Vers. 10011651652/01 Aktenzeichen 713-94